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Cani pericolosi in Lombardia:
ordinanza n. 7686 del 13 Maggio 2003

Il 13 Maggio 2003 la Direzione Generale della Sanità della Lombardia ha di fatto revocato la precedente “ordinanza Borsani” sui cani pericolosi, approvando il Decreto del Direttore Generale n. 7686 (Linee guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature di cani) che impone queste nuove norme:

 

1) “I cani circolanti per le vie o in altro luogo aperto al pubblico devono portare, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola;

2) nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio;

3) possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani dei portatori di handicap, delle Forze armate, della Polizia e della Protezione Civile usati per servizio;

4) tutti i cani debbono essere iscritti all’anagrafe canina dell’ASL e correttamente identificati. L’identificazione e la registrazione dei cani all’anagrafe canina  rappresentano un requisito indispensabile per qualsiasi intervento di prevenzione, in quanto, oltre a fornire i dati precisi sulla distribuzione territoriale canina, determinano maggior responsabilizzazione dei proprietari, contribuendo a ridurre il fenomeno del randagismo”.

Il nuovo decreto mette poi a disposizione una ricca modulistica, in particolare per: la segnalazione di lesioni personali provocate da animali (mod. 1); l’osservazione dell’animale morsicatore (mod. 2); la valutazione comportamentale di animali morsicatori e la raccolta di dati epidemiologici rilevanti (mod. 3).
Per leggere il testo integrale della nuova ordinanza in versione pdf:
http://www.sanita.regione.lombardia.it/decreti/DDG2003_7686.pdf

 

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