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IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la
legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto l'art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visti i reiterati e sempre piu' frequenti episodi di aggressione da
parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare - in attesa della
emanazione di una disciplina normativa organica in materia -
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita' o
potenziale pericolosita' di cani pit-bull e di altri incroci o razze
con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2°
della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani
con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, coś come definito all'art.
1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li
portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare
contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83,
primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di
cui all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura
di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i
reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermita'.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come
cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per
danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di
durata stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
debbono interessare le autorita' veterinarie competenti nel
territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del
proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata
in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre
2003
Il Ministro: Sirchia
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