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Legge 1991 c. 65
sui cani pericolosi
Questa legge viene
promulgata per proibire il possesso e la custodia di cani
appartenenti alle razze da combattimento; per imporre restrizioni
nei confronti di tali cani in attesa che ricadano sotto le norme che
impongono la proibizione; per consentire di imporre restrizioni
relativamente ad altri tipi di cani che rappresentino un pericolo
per il pubblico; per assicurare ulteriori misure che garantiscano
che i cani siano tenuti sotto adeguato controllo e per tutte le
altre finalità correlate (25 luglio 1991).
Per volere di Sua
Eccellente Maestà la Regina; da e con il parere e il consenso
spirituale e temporale dei Lord e dei Comuni riuniti in questo
Parlamento; e in virtù dell’autorità conferita allo stesso, si
promulga quanto segue:
Sezione 1
(1)
- questa sezione si applica a:
(a) ogni cane
appartenente al tipo noto come Pit Bull Terrier;
(b) ogni cane
appartenente al tipo noto come Tosa Giapponese;
(c) ogni cane di
ogni tipo che il Segretario di Stato con una propria ordinanza abbia
fatto diventare oggetto della presente sezione per essergli apparso
come appartenente a una razza da combattimento o comunque per avervi
individuato le caratteristiche di una razza destinata a questo
scopo.
(2)
- Nessuno potrà:
(a) allevare o far
riprodurre un cane a cui si applichi la presente sezione;
(b) vendere o
scambiare tale cane o offrirlo, pubblicizzare o mettere in mostra
tale cane per la vendita o lo scambio;
(c) donare o
offrire in dono tale cane, pubblicizzare o mettere in mostra tale
cane come dono
(d) consentire a
tale cane, di cui si è proprietari o di cui si ha la custodia
temporanea, di stare sul suolo pubblico senza essere provvisto di
museruola o senza essere tenuto al guinzaglio;
oppure
(e)
abbandonare tale cane, di cui si è proprietari o di cui si ha la
custodia temporanea oppure, essendone i proprietari o avendone la
custodia temporanea, consentirgli di vagare libero.
(3)
- A partire da qualsiasi giorno in cui il Segretario di Stato emani
un’ordinanza per gli scopi che sono oggetto della presente
sub-sezione, nessuno più potrà detenere in possesso o in custodia
qualsiasi cane a cui si applichino le norme sopra elencate, a meno
che non sia:
(a) in osservanza
del potere di sequestro conferito dalle norme stabilite più avanti
dalla presente legge;
(b) in accordo con
l’ordine di soppressione stabilito più avanti dalla presente legge.
Per quanto concerne l'ingiunzione di soppressione, il Segretario di
Stato potrà ordinare l’approntamento di un tabellario per il
risarcimento ai proprietari per tutti i cani che si dichiarassero
d’accordo sulla soppressione prima del giorno stabilito per la
soppressione stessa, tabellario nel quale somme determinate e
specificate tengano conto del valore dei cani e del costo della
soppressione stessa.
(4)
La sottosezione (2), commi (b) e (c) soprastante potrà non rendere
illecita qualsiasi azione che fosse compiuta allo scopo di
allontanare il cane in oggetto dal territorio del Regno Unito prima
del giorno fissato per quanto è oggetto della soprastante sezione
(3).
(5)
Il Segretario di Stato può ordinare che la proibizione di cui alla
soprastante sezione (3) non si applichi nei casi e ai soggetti che
soddisfino le condizioni specificate nell’ordinanza e inoltre ogni
provvedimento in merito può assumere la forma di uno schema di
esenzioni contenente tutte le disposizioni relative (comprese le
norme per il pagamento delle spese o delle sanzioni), che egli
giudichi appropriate.
(6)
Un ulteriore schema apposto alla subsezione (3) o (5) può
specificare le eccezioni riguardanti persone o dai corpi ritenuti
appropriati dal segretario di Stato.
(7)
Chiunque contravvenga alle disposizioni di questa sezione commette
un reato passibile di condanna per direttissima alla carcerazione
per un tempo non superiore ai sei mesi o a una multa di entità non
superiore al livello 5 della scala standard, o a entrambe le pene, a
meno che non si tratti di persona che abbia pubblicare un annuncio
in violazione della sub sezione (2)(b) e (c)
(a) In questo caso
la persona non verrà ritenuta colpevole e non sarà quindi soggetta
alla carcerazione se dimostrerà di aver pubblicato l’annuncio per
conto altrui e di non aver avuto parte nella formulazione
dell’annuncio stesso; inoltre
(b) tale persona
non sarà ritenuta colpevole se, in aggiunta, dimostrerà di essere
stata all’oscuro e di non aver avuto nessun ragionevole motivo per
sospettare che tale annuncio si riferisse a un cane soggetto alle
restrizioni previste dalla stessa sezione.
(8)
Un’ordinanza in calce alla subsezione (1)(c) aggiungendo cani di
ogni tipo a quelli che sono oggetto delle disposizioni contenute
nella sezione stessa, può disporre che le norme contenute nelle
subsezioni (3( e (4) si applichino a partire da una data più lontana
rispetto a quella stabilita nell’ordinanza apposta alla subsezione
(3).
(9)
Il potere di emanare ordinanze ricadenti sotto la presente sezione
sarà attribuito con apposito regolamento di legge che, nella
fattispecie, si tradurrà in un’ordinanza in calce alla subsezione
(1) o (5) che avrà anche uno schema in calce alla su sezione (5),
in ogni caso lo stesso potere sarà soggetto a essere revocato con
una risoluzione approvata da entrambe le camere parlamentari.
Sezione 2
(1)
Qualora il Segretario di Stato giudicasse che cani di ogni tipo non
ricadenti sotto le disposizioni della sezione 1, rappresentassero
comunque un grave pericolo per il pubblico, potrebbe, con propria
ordinanza, imporre, in relazione agli stessi cani, restrizioni
adeguate alla misura del pericolo rappresentato con le relative
modificazioni, da lui ritenute appropriate, a tutte o ad alcune
norme contenute nella sub sezione (2) (d) e (e).
(2)
Un’ordinanza in calce alla presente sezione può elencare le
eccezioni a ogni restrizione per taluni casi e soggetti che siano
conformi alle condizioni stabilite dall’ordinanza stessa.
(3)
Un’ordinanza in calce alla presente sezione può contenere
disposizioni supplementari o transitorie che il Segretario di Stato
ritenga necessarie o opportune, e può stabilire reati punibili con
condanna per direttissima al carcere per un periodo non superiore ai
sei mesi o a una multa che non superi il livello 5 dello standard, o
a entrambe le pene.
(4)
Determinando se sia il caso di emanare un’ordinanza in calce alla
presente sezione relativa ai cani di ogni tipo e, nel caso che la
decisione sia presa, qualsiasi norma venga stabili a fornirgli tutta
la conoscenza o l’esperienza di cui avesse bisogno, incluse le
organizzazioni animaliste, quelle che hanno a che fare con la
scienza e la pratica veterinaria e le organizzazioni che si occupano
di razze canine.
(5)
Il potere di emanare un’ordinanza da apporre alla presente sezione
potrà essere esercitato solo da chi ne ha facoltà per legge e
nessuna ordinanza potrà avere effetto se il relativo progetto non
sarà stato prima sottoposto all’approvazione di entrambe le camere
parlamentari.
Sezione
3
(1)
Se un cane appare pericolosamente fuori da ogni controllo in un
luogo pubblico
(a) il
proprietario; e
(b) la persona
diversa dal proprietario che aveva temporaneamente in custodia di
tale cane
sono colpevoli di
reato, inoltre, se il cane, mentre è fuori controllo, causa ferite a
qualcuno, chiunque sia, ciò costituisce aggravante del reato
contemplato dalla presente sezione.
(2)
Nel procedimento contro il reato contemplato dalla precedente
subsezione (1) intentato contro il proprietario del cane che, al
momento del compimento del reato stesso, non lo aveva in carico,
costituirà prova a favore dell’accusato la dimostrazione che il cane
era stato dato in custodia a persona che il proprietario
ragionevolmente riteneva adatta e capace per assolvere l’incarico.
(3)
Se il
proprietario del cane o la persona diversa dal proprietario che
aveva temporaneamente in custodia il cane stesso, permette
all’animale di accedere a un luogo che non sia pubblico ma dove non
gli sia consentito entrare e il cane, mentre vi si trova
(a) ferisce
qualcuno; oppure
(b) si comporta in
modo da generare ragionevole apprensione che ciò possa accadere è
colpevole di reato; o, se il cane ferisce qualcuno, ciò costituisce
aggravante al reato oggetto della presente sub sezione.
(4)
Chiunque si renda colpevole di un reato ricadente sotto le sezioni
(1) o (3) oltre che delle aggravanti del reato stesso, è punibile
con condanna per direttissima a un periodo di carcerazione non
superiore ai sei mesi o a una pena pecuniaria che non superi il
livello 5 dello standard, o a entrambe le pene. Inoltre, chi si
renda colpevole di un reato aggravato ricadente sotto entrambe le
sub sezioni, è punibile di
(a) condanna per
direttissima a un periodo di carcerazione non superiore ai sei mesi,
o a una pena pecuniaria che non superi il massimo di tali pene, o a
entrambe le pene;
(b) in base alla
gravità dell’imputazione, alla carcerazione per un periodo non
superiore ai due anni o al massimo della pena pecuniaria, o a
entrambe le pene;
(5)
si dichiara altresì per ulteriore chiarezza che un’ordinanza in
calce alla sezione 2 della legge del 1971 c.56 sui cani (Dogs Act
1871) (cane pericoloso non tenuto sotto giusto controllo)
(a) può essere
emanata indipendentemente dal fatto che il cane abbia oppure non
abbia ferito qualcuno; e
(b) può
specificare le misure da prendere per mantenere il cane sotto giusto
controllo, se debba avere la museruola, se debba essere tenuto al
guinzaglio, i luoghi in cui tale controllo debba essere esercitato e
quant’altro.
(6) Se la Corte
chiamata a giudicare un reato ricadente sotto la sezione 2 della
sopracitata legge del 1971 c.56 dovesse prendere atto che il cane
a cui l’accusa si appella è un maschio e ritenesse che lo stesso
sarebbe meno pericoloso se fosse castrato, potrebbe ordinare che
fosse posto sotto sequestro per essere sottoposto a castrazione.
Sezione 4
(1)
Nel caso che una persona venga incarcerata per aver commesso un
reato ricadente sotto la sezione 1 o 3 (3) o per aver trasgredito a
un’ingiunzione emessa in osservanza delle norme alla sezione (2), la
corte
(a) può ordinare
la soppressione di ogni cane oggetto del reato stesso in accordo con
le norme contenute nel comma (1A) susseguente, mentre lo stesso
provvedimento verrà preso nel caso che il reato ricada sotto le
norme alla sezione 1 o sia aggravato come previsto dalla sezione 3
(1).
(1A) Niente, fra
quanto è contenuto nella subsezione (1)(a) imporrà alla Corte di
ordinare la soppressione di un cane se la Corte stessa si
dichiarasse convinta
(a) che il cane
non rappresenta un pericolo per la sicurezza del pubblico;
(b) qualora il
cane fosse nato prima del 30 novembre 1991 e fosse soggetto alla
proibizione prevista nella sezione 1(3), che ci sia una buona
ragione per credere cane non possa essere esentato da tale
proibizione;
(c) può ordinare
che il reo venga privato della facoltà di esercitare la custodia del
cane per tutto il tempo che la corte stessa ritenesse opportuno.
(2)
Nel caso che la Corte ordini, in base alle norme previste dalla
subsezione (1)(a), la soppressione di un cane il cui proprietario
fosse persona diversa dal reo, il proprietario in attesa che la
sentenza venga eseguita può presentare appello contro la sentenza
stessa alla Corte della Corona.
(3)
Un cane non può essere soppresso in ottemperanza a un’ingiunzione
emessa in base alle disposizioni previste dalla subsezione (1)(a)
(a) fino al
termine utile per la presentazione di appello contro l'accusa o,
contro l’ingiunzione stessa, inoltre
(b) se l’appello è
stato presentato in tempo utile, fino al momento in cui non si avrà
notizia che è stato accolto o respinto, a meno che il reo , nel caso
previsto dalla subsezione (2), non dia notizia alla corte che non
intende presentare appello.
(4)
In caso che una corte emetta un'ingiunzione prevista dalle norme
della subsezione (2), può
(a) delegare una
persona alla soppressione del cane e ordinare a chiunque lo abbia in
custodia di consegnarlo per questo fine; inoltre
(b) ordinare al
reo di pagare una somma da stabilire che ragionevolmente risarcisca
del spese della soppressione stessa.
(5)
Qualsiasi somma venga stabilita dalla corte in base alle norme
previste dalla subsezione dovrà essere pagata nei tempi e nei modi
stabiliti dalla legge come pena alternativa alla carcerazione.
(6)
Chiunque sia stato dichiarato non idoneo a custodire un cane in base
a un’ordinanza emessa secondo le disposizioni previste dalla
subsezione (1)(b) può, in ogni caso, dopo un periodo di un anno a
partire dalla data dell’ordinanza stessa, appellarsi alla corte che
ha emesso l’ordinanza stessa (o al tribunale ordinario competente
per la sua zona di residenza) allo scopo di far cessare gli effetti
di non idoneità.
(7)
In merito a una domanda di appello presentata secondo le norme
previste dalla subsezione (6), la corte può
(a) prendere in
considerazione il carattere dell'appellante, la sua condotta civile
fino al momento dell’ingiunzione e ogni altra circostanza che possa
essere utile ai fini del proprio convincimento per rendere esecutiva
o sospendere l’ingiunzione stessa;
(b) ordinare
all'appellante di pagare in tutto o in parte le spese dell'appello;
inoltre, e nel caso che l’appello fosse respinto, nessun’altra
domanda analoga di appello può essere presentata prima che sia
trascorso un anno a partire dalla notizia di rigetto dell’appello
stesso.
(8)
Chiunque
(a) tenga in
custodia un cane contravvenendo alle norme della subsezione (1)(b)
oppure
(b) contravvenga
alle disposizioni che gli sono state imposte in ottemperanza delle
norme previste dalla subsezione (4)(a) si rende colpevole di un
reato punibile con una pena non superiore al livello 5 dello
standard.
(9)
Applicando le norme previste dalla subsezione (2) in Scozia,
(a) le parole
“Appellarsi contro la sentenza alla Corte della Corona” vanno
sostituite con, “Appellarsi contro la sentenza all’Alta Corte di
Giustizia Penale entro un periodo di sette giorni a partire dalla
data della sentenza”;
(b) la subsezione
(3)(a) si dovrà inoltre sostituire con
”fino al termine
di un periodo di sette giorni a partire dalla data
dell’ingiunzione”
4A-
(1)
Qualora
(a) una persona
fosse accusata di un reato ricadente sotto le norme della sezione 1
o di un reato aggravato previsto dalla sottosezione 3(1) o (3),
(b) la corte non
ordini la soppressione di un cane in base alle norme di cui alla
sottosezione 4(1)(a9), e
(c) nel caso di un
reato commesso in violazione delle norme contenute nella sezione
1(3)
la Corte ordinerà
che il cane, in mancanza di esenzione dalla proibizione nei tempi
previsti, venga soppresso.
(2)
Qualora un'ingiunzione fosse emessa nei confronti di un cane in
osservanza delle norme contenute nella precedente subsezione (1) e
il cane non fosse esentato dalla proibizione prevista nella sezione
1(3) entro i termini di tempo previsti, la corte può concedere un
estensione di tali termini di tempo.
(3)
Per estensione dei termini di tempo, oggetto della precedente
subsezione, si considera il periodo di due mesi a partire dalla data
dell'ordinanza.
(4)
Qualora una persona fosse accusata di un reato ricadente sotto le
norme di cui alla sezione 3(1) o (3), la Corte può ordinare che il
cane venga soppresso a meno che il proprietario non lo tenga sotto
la propria responsabilità.
(5)
Un'ordinanza emessa in virtù delle norme previste dalla subsezione
(4)
(a) può
specificare le misure che si devono prendere per tenere il cane
sotto proprio controllo: museruola, guinzaglio, esclusione da
determinati luoghi o quant'altro: inoltre
(b) se la Corte
ritenesse che il cane, essendo maschio, sarebbe meno pericoloso se
castrato, potrebbe imporre la castrazione.
(6)
Le precedenti subsezioni da (2) a (4) della sezione 4 saranno
applicate in relazione a un'ordinanza emessa in base alle norme
contenute nella subsezione (1)(a) della presente sezione.
4B-
(1)
...
5-
(1)
Un agente di polizia o un incaricato dall’autorità locale
autorizzato a esercitarne il potere può sequestrare
(a) ogni cane che
a suo giudizio ricada sotto le norme previste dalla sezione che sia
sorpreso in luogo pubblico
(I) dopo la
sentenza di dichiarazione di non idoneità alla custodia o al
possesso emessa in ottemperanza delle norme previste da questa
sezione, oppure
(II) in mancanza
di una sentenza, senza che sia trovato senza museruola e non tenuto
al guinzaglio.
(b) ogni cane che
a suo giudizio ricada sotto le norme previste dalla sezione 2 il cui
proprietario o custode risulti recidivo nell’aver commesso o
commettere reati in contravvenzione alle norme stabilite dalla
stessa sezione.
(c) ogni cane
sorpreso in luogo pubblico che gli appaia pericolosamente privo di
controllo.
(2)
Se un giudice di pace si dichiara convinto dalle dichiarazioni rese
sotto giuramento, o, in Scozia, se un giudice di pace oppure uno
sceriffo si dichiara soddisfatto della prove presentate sotto
giuramento, che ci sia ragionevole motivo di credere
(a) che un reato
ricadente sotto le norme previste dalla presente legge è stato o sta
per essere commesso o che un’ordinanza ricadente sotto le
disposizioni della sezione 2 è stata o sta per essere contravvenuta
(b) che le prove
raccolte sono sufficienti al proprio convincimento
può emettere un
decreto che autorizzi un agente di polizia o un ufficiale da lui
incaricato a entrare nei locali in cui si sospetta che sia tenuto il
cane in oggetto allo scopo di individuarlo e sequestrarlo anche con
l’uso della forza se necessario e, trovandolo, ciò costituirebbe
prova di reato.
(3)
Un mandato, emesso in Scozia sulla base alle norme contenute in
questa sezione, conferirà l'autorizzazione ad aprire locali chiusi e
autorizzerà le persone citate nel documento, ad accompagnare un
agente di polizia durante l'esecuzione del mandato stesso.
(...)
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