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Legge inglese sui cani pericolosi
(Dangerous Dog Act 1991, emendata nel 1997)

 

Legge 1991 c. 65 sui cani pericolosi

Questa legge viene promulgata per proibire il possesso e la custodia di cani appartenenti alle razze da combattimento; per imporre restrizioni nei confronti di tali cani in attesa che ricadano sotto le norme che impongono la proibizione; per consentire di imporre restrizioni relativamente ad altri tipi di cani che rappresentino un pericolo per il pubblico; per assicurare ulteriori misure che garantiscano che i cani siano tenuti sotto adeguato controllo e per tutte le altre finalità correlate (25 luglio 1991).

Per volere di Sua Eccellente Maestà la Regina; da e con il parere e il consenso spirituale e temporale dei Lord e dei Comuni riuniti in questo Parlamento; e in virtù dell’autorità conferita allo stesso, si promulga quanto segue:

Sezione 1

(1) - questa sezione si applica a:

(a) ogni cane appartenente al tipo noto come Pit Bull Terrier;

(b) ogni cane appartenente al tipo noto come Tosa Giapponese;

(c) ogni cane di ogni tipo che il Segretario di Stato con una propria ordinanza abbia fatto diventare oggetto della presente sezione per essergli apparso come appartenente a una razza da combattimento o comunque per avervi individuato le caratteristiche di una razza destinata a questo scopo.

(2) - Nessuno potrà:

(a) allevare o far riprodurre un cane a cui si applichi la presente sezione;

(b) vendere o scambiare tale cane o offrirlo, pubblicizzare o mettere in mostra  tale cane per la vendita  o lo scambio;

(c) donare o offrire in dono tale cane, pubblicizzare o mettere in mostra tale cane come dono

(d) consentire a tale cane, di cui si è proprietari o di cui si ha la custodia temporanea, di stare sul suolo pubblico senza essere provvisto di museruola o senza essere tenuto al guinzaglio;

oppure

(e) abbandonare tale cane, di cui si è proprietari o di cui si ha la custodia temporanea oppure, essendone i proprietari o avendone la custodia temporanea, consentirgli di vagare libero.

(3) - A partire da qualsiasi giorno in cui il Segretario di Stato emani un’ordinanza per gli scopi che sono oggetto della presente sub-sezione, nessuno più potrà detenere in possesso o in custodia qualsiasi cane a cui si applichino le norme sopra elencate, a meno che non sia:

(a) in osservanza del potere di sequestro conferito dalle norme stabilite più avanti dalla presente legge;

(b) in accordo con l’ordine di soppressione stabilito più avanti dalla presente legge. Per quanto concerne l'ingiunzione di soppressione, il Segretario di Stato potrà ordinare l’approntamento di un tabellario per il risarcimento ai proprietari per tutti i cani che si dichiarassero d’accordo sulla soppressione prima del giorno stabilito per la  soppressione stessa, tabellario nel quale somme determinate e specificate tengano conto del valore dei cani e del costo della soppressione stessa.

(4) La sottosezione (2), commi (b) e (c) soprastante potrà non rendere illecita qualsiasi azione che fosse compiuta allo scopo di allontanare il cane in oggetto dal territorio del Regno Unito prima del giorno fissato per quanto è oggetto della soprastante sezione (3).

(5) Il Segretario di Stato può ordinare che la proibizione di cui alla soprastante sezione (3) non si applichi nei casi e ai soggetti che soddisfino le condizioni specificate nell’ordinanza e inoltre ogni provvedimento in merito può assumere la forma di uno schema di esenzioni contenente tutte le disposizioni relative (comprese le norme per il pagamento delle spese o delle sanzioni), che egli giudichi appropriate.

(6) Un ulteriore schema apposto alla subsezione (3) o (5) può specificare le eccezioni riguardanti  persone o dai corpi ritenuti appropriati dal segretario di Stato.

(7) Chiunque contravvenga alle disposizioni di questa sezione commette un reato passibile di condanna per direttissima alla carcerazione per un tempo non superiore ai sei mesi o a una multa di entità non superiore al livello 5 della scala standard, o a entrambe le pene, a meno che non si tratti di persona che abbia pubblicare un annuncio in violazione della sub sezione (2)(b) e (c)

(a) In questo caso la persona non verrà ritenuta colpevole e non sarà quindi soggetta alla carcerazione se dimostrerà di aver pubblicato l’annuncio per conto altrui e di non aver avuto parte nella formulazione dell’annuncio stesso; inoltre

(b) tale persona non sarà ritenuta colpevole se, in aggiunta, dimostrerà di essere stata all’oscuro e di non aver avuto nessun ragionevole motivo per sospettare che tale annuncio si riferisse a un cane soggetto alle restrizioni previste dalla stessa sezione.

(8) Un’ordinanza in calce alla subsezione (1)(c) aggiungendo cani di ogni tipo a quelli che sono oggetto delle disposizioni contenute nella sezione stessa, può disporre che le norme contenute nelle  subsezioni (3( e (4) si applichino a partire da una data più lontana rispetto a quella stabilita nell’ordinanza apposta alla subsezione (3).

(9) Il potere di emanare ordinanze ricadenti sotto la presente sezione sarà attribuito con apposito regolamento di legge che, nella fattispecie, si tradurrà in un’ordinanza in calce  alla subsezione (1) o (5) che avrà anche uno schema  in calce alla su sezione (5), in ogni caso lo stesso potere sarà soggetto a essere revocato con una risoluzione approvata da entrambe le camere parlamentari.

 Sezione 2

(1) Qualora  il Segretario di Stato giudicasse che cani di ogni tipo non ricadenti sotto le disposizioni della sezione 1, rappresentassero comunque un grave pericolo per il pubblico, potrebbe, con propria ordinanza, imporre, in relazione agli stessi cani, restrizioni adeguate alla misura del pericolo rappresentato con le relative modificazioni, da lui ritenute  appropriate, a tutte o ad alcune norme contenute nella sub sezione (2) (d) e (e).

(2) Un’ordinanza in calce alla presente sezione può elencare le eccezioni  a ogni restrizione per taluni casi e soggetti che siano conformi alle condizioni stabilite dall’ordinanza stessa.

(3) Un’ordinanza in calce alla presente sezione può contenere disposizioni supplementari o transitorie che il Segretario di Stato ritenga necessarie o opportune, e può stabilire reati punibili con condanna per direttissima al carcere per un periodo non superiore ai sei mesi o a una multa che non superi il livello 5 dello standard, o a entrambe le pene.

(4) Determinando se sia il caso di emanare un’ordinanza in calce alla presente sezione relativa ai cani di ogni tipo  e, nel caso che la decisione sia presa, qualsiasi norma venga stabili a fornirgli tutta la conoscenza o l’esperienza di cui avesse bisogno, incluse le organizzazioni animaliste, quelle che hanno a che fare con la scienza e la pratica veterinaria e le organizzazioni che si occupano di razze canine.

(5) Il potere di emanare un’ordinanza da apporre alla presente sezione potrà essere esercitato solo da chi ne ha facoltà per legge e nessuna ordinanza potrà avere effetto se il relativo progetto non sarà stato prima sottoposto all’approvazione di entrambe le camere parlamentari.

 Sezione 3

(1) Se un cane appare pericolosamente fuori da ogni controllo in un luogo pubblico

(a) il proprietario; e

(b) la persona diversa dal proprietario che aveva temporaneamente in custodia di tale cane

sono colpevoli di reato, inoltre, se il cane, mentre è fuori controllo, causa ferite a qualcuno, chiunque sia, ciò costituisce aggravante del reato contemplato dalla presente sezione.

(2) Nel procedimento contro il reato contemplato dalla precedente subsezione (1) intentato contro il proprietario del cane che, al momento del compimento del reato stesso, non lo aveva in carico, costituirà prova a favore dell’accusato la dimostrazione che il cane era stato dato in custodia a persona che il proprietario  ragionevolmente riteneva adatta e capace per assolvere l’incarico.

(3) Se il proprietario del cane o la persona diversa dal proprietario che aveva temporaneamente in custodia il cane stesso, permette all’animale di accedere a un luogo che non sia pubblico ma dove non gli sia consentito entrare e il cane, mentre vi si trova

(a) ferisce qualcuno; oppure

(b) si comporta in modo da generare ragionevole apprensione che ciò possa accadere è colpevole di reato; o, se il cane ferisce qualcuno, ciò costituisce aggravante al reato oggetto della presente sub sezione.

(4) Chiunque si renda colpevole di un reato ricadente sotto le sezioni (1) o (3) oltre che delle aggravanti del reato stesso, è punibile con condanna per direttissima a un periodo di carcerazione non superiore ai sei mesi o a una pena pecuniaria che non superi il livello 5 dello standard, o a entrambe le pene. Inoltre, chi si renda colpevole di un reato aggravato ricadente sotto entrambe le sub sezioni, è punibile  di

(a) condanna per direttissima a un periodo di carcerazione non superiore ai sei mesi, o a una pena pecuniaria che non superi il massimo di tali pene, o a entrambe le pene;

(b) in base alla gravità dell’imputazione, alla carcerazione per un  periodo non superiore ai due anni o al massimo della pena pecuniaria, o a entrambe le pene;

(5) si dichiara altresì per ulteriore chiarezza che un’ordinanza in calce alla sezione 2 della legge del 1971 c.56 sui cani (Dogs Act 1871) (cane pericoloso non tenuto sotto giusto controllo)

(a) può essere emanata indipendentemente dal fatto che il cane abbia oppure non abbia ferito qualcuno; e

(b) può specificare le misure da prendere per mantenere il cane sotto giusto controllo, se debba avere la museruola, se debba essere tenuto al guinzaglio, i luoghi in cui tale controllo debba essere esercitato e quant’altro.

(6) Se la Corte chiamata a giudicare un reato ricadente sotto la sezione 2 della sopracitata legge del 1971 c.56 dovesse  prendere atto che il  cane a cui l’accusa  si appella è un maschio  e ritenesse che lo stesso  sarebbe meno pericoloso se fosse castrato, potrebbe ordinare che fosse posto sotto sequestro per essere sottoposto a castrazione.

 Sezione 4

(1) Nel caso che una persona venga incarcerata per aver commesso un reato ricadente sotto la sezione 1 o 3 (3) o per aver trasgredito a un’ingiunzione emessa in osservanza delle norme alla sezione (2), la corte

(a) può ordinare la soppressione di ogni cane oggetto del reato stesso in accordo con le norme contenute nel comma (1A) susseguente,  mentre lo stesso provvedimento verrà preso nel caso che il reato ricada sotto le norme alla sezione 1 o sia aggravato  come previsto dalla sezione 3 (1).

(1A) Niente, fra quanto è contenuto nella subsezione (1)(a) imporrà alla Corte di ordinare la soppressione di un cane se la Corte stessa si dichiarasse convinta

(a) che il cane non rappresenta un pericolo per la sicurezza del pubblico;

(b) qualora il cane fosse nato prima del 30 novembre 1991 e fosse soggetto alla proibizione prevista nella sezione 1(3),  che ci sia una buona ragione per credere cane non  possa essere esentato  da tale proibizione;     

(c) può ordinare che il reo venga privato della facoltà di esercitare la custodia del cane per tutto il tempo che la corte stessa ritenesse opportuno.

(2) Nel caso che la Corte ordini, in base alle norme previste dalla subsezione (1)(a), la soppressione di un cane il cui proprietario fosse persona diversa dal reo, il proprietario  in attesa che la sentenza venga eseguita può presentare appello contro la sentenza stessa alla Corte della Corona.

(3) Un cane non può essere soppresso in ottemperanza a un’ingiunzione emessa in base alle disposizioni previste dalla subsezione (1)(a)

(a) fino al termine utile per la presentazione di appello contro l'accusa  o, contro l’ingiunzione stessa, inoltre

(b) se l’appello è stato presentato in tempo utile, fino al momento in cui non si avrà notizia che è stato accolto o respinto, a meno che il reo , nel caso previsto dalla subsezione (2), non dia notizia alla corte che non intende presentare appello.

(4) In caso che una corte emetta un'ingiunzione prevista dalle norme della subsezione (2), può

(a) delegare una persona alla soppressione del cane e ordinare a chiunque lo abbia in custodia di consegnarlo per questo fine; inoltre 

(b) ordinare al reo di  pagare una somma da stabilire che ragionevolmente risarcisca del spese della soppressione stessa.

(5) Qualsiasi somma venga stabilita dalla corte in base alle norme previste dalla subsezione dovrà essere pagata nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge come pena alternativa alla carcerazione.

(6) Chiunque sia stato dichiarato non idoneo a custodire un cane in base a un’ordinanza emessa secondo le disposizioni previste dalla subsezione (1)(b) può, in ogni caso, dopo un periodo di un anno a partire dalla data dell’ordinanza stessa, appellarsi alla corte che ha emesso l’ordinanza stessa (o al tribunale ordinario competente per la sua zona di residenza) allo scopo di far cessare gli effetti di non idoneità.

(7) In merito a una domanda di appello presentata secondo le norme previste dalla subsezione (6), la corte può

(a) prendere in considerazione il carattere dell'appellante, la sua condotta civile fino al momento dell’ingiunzione e ogni altra circostanza che possa essere utile ai fini del proprio convincimento per rendere esecutiva o sospendere l’ingiunzione stessa;

(b) ordinare all'appellante di pagare in tutto o in parte le spese dell'appello; inoltre, e nel caso che l’appello fosse respinto, nessun’altra domanda analoga di  appello può essere presentata prima che sia trascorso un anno a partire dalla notizia di rigetto dell’appello stesso.

(8) Chiunque

(a) tenga in custodia un cane contravvenendo alle norme della subsezione (1)(b)  oppure

(b) contravvenga alle disposizioni che gli sono state imposte in ottemperanza delle norme previste dalla subsezione (4)(a) si rende colpevole di un reato punibile con una pena non superiore al livello 5 dello standard.

(9)  Applicando le norme previste dalla subsezione (2) in Scozia,

(a) le parole “Appellarsi contro la sentenza alla Corte della Corona” vanno sostituite con, “Appellarsi contro la sentenza all’Alta Corte di Giustizia Penale entro un periodo di sette giorni a partire dalla data della sentenza”;

(b) la subsezione (3)(a) si dovrà inoltre  sostituire  con

”fino al termine di un periodo di sette giorni  a partire dalla data dell’ingiunzione”

4A-

(1) Qualora

(a) una persona fosse accusata di un reato ricadente sotto le norme della sezione 1 o di un reato aggravato previsto dalla sottosezione 3(1) o (3),

(b) la corte non ordini la soppressione di un cane in base alle norme di cui alla sottosezione 4(1)(a9), e

(c) nel caso di un reato commesso in violazione delle norme contenute nella sezione 1(3)

la Corte ordinerà che il cane, in mancanza di esenzione dalla proibizione nei tempi previsti, venga soppresso.

(2) Qualora un'ingiunzione fosse emessa nei confronti di un cane in osservanza delle norme contenute nella precedente subsezione (1) e il cane non fosse esentato dalla proibizione prevista nella sezione 1(3) entro i termini di tempo previsti, la corte può concedere un estensione di tali termini di tempo.

(3) Per estensione dei termini di tempo, oggetto della precedente subsezione, si considera il periodo di due mesi a partire dalla data dell'ordinanza.

(4) Qualora una persona fosse accusata di un reato ricadente sotto le norme di cui alla sezione 3(1) o (3), la Corte può ordinare che il cane venga soppresso a meno che il proprietario non lo tenga sotto la propria responsabilità.

(5) Un'ordinanza emessa in virtù delle norme previste dalla subsezione (4)

(a) può specificare le misure che si devono prendere per tenere il cane sotto proprio controllo: museruola,  guinzaglio, esclusione da determinati luoghi o quant'altro: inoltre

(b) se la Corte ritenesse che il cane, essendo maschio, sarebbe meno pericoloso se castrato, potrebbe imporre la castrazione.

(6) Le precedenti subsezioni  da (2) a (4) della sezione 4 saranno applicate in relazione a un'ordinanza emessa in base alle norme contenute nella subsezione (1)(a) della presente sezione.

4B-

(1) ...   

5-

(1) Un agente di polizia o un incaricato dall’autorità locale autorizzato a  esercitarne il potere può sequestrare

(a) ogni cane che a suo giudizio ricada sotto le norme previste dalla sezione che sia sorpreso in luogo pubblico

(I) dopo la sentenza di dichiarazione di non idoneità alla custodia o al possesso emessa in ottemperanza delle norme previste da questa sezione, oppure

(II) in mancanza di una sentenza, senza che sia trovato senza museruola e non tenuto al guinzaglio.

(b) ogni cane che a suo giudizio ricada sotto le norme previste dalla sezione 2 il cui proprietario o custode risulti recidivo nell’aver commesso o commettere reati in contravvenzione alle norme stabilite dalla stessa sezione.

(c) ogni cane sorpreso in luogo pubblico che gli appaia pericolosamente privo di controllo.

(2) Se un giudice di pace si dichiara convinto dalle dichiarazioni rese sotto giuramento, o, in Scozia, se un giudice di pace oppure uno sceriffo si dichiara soddisfatto della prove presentate sotto giuramento, che ci sia ragionevole motivo di credere

(a) che un reato ricadente sotto le norme previste dalla presente legge è stato o sta per essere commesso o che un’ordinanza ricadente sotto le disposizioni della sezione 2 è stata o sta per essere contravvenuta

(b) che le prove raccolte sono sufficienti al proprio convincimento

può emettere un decreto che autorizzi un agente di polizia o un ufficiale da lui incaricato a entrare nei locali in cui si sospetta che sia tenuto il cane in oggetto allo scopo di individuarlo e sequestrarlo anche con l’uso della forza se necessario e, trovandolo, ciò costituirebbe prova di reato.

(3) Un mandato, emesso in Scozia sulla base alle norme contenute in questa sezione, conferirà l'autorizzazione ad aprire locali chiusi e autorizzerà le persone citate nel documento, ad accompagnare un agente di polizia durante l'esecuzione del mandato stesso.

(...) 

 

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