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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese, 7 gennaio 1999
L'Assemblea nazionale e il Senato hanno deliberato.
L'Assemblea nazionale ha approvato.
Il Presidente della Repubblica promulga la legge di cui segue il contenuto:
CAPITOLO I : Gli animali pericolosi e randagi
Articolo 1
L'articolo 211 del Codice agrario è così redatto:
Art. 211 - Se un animale, tenendo conto delle modalità della sua custodia, rappresenta un pericolo per le persone o gli animali domestici, il sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di ogni altra persona interessata, può prescrivere al proprietario o al custode di tale animale di adottare delle misure per prevenire il pericolo.
In caso di inadempienza delle misure prescritte, da parte del proprietario o del custode dell'animale, il sindaco può, con un'ordinanza, sistemare l'animale in un luogo di custodia adatto all'accoglienza e al controllo di quest'ultimo. Le spese sono a carico del proprietario o del custode.
Se allo scadere di un intero periodo di custodia di otto giorni lavorativi, il proprietario o il guardiano non presenta tutte le garanzie in merito all'applicazione delle misure prescritte, il sindaco autorizza il gestore del luogo di custodia, su parere di un veterinario delegato dalla direzione dei servizi veterinari, o di procedere all'eutanasia dell'animale, o di disporne secondo le condizioni previste al II dell'articolo 213-4.
Il proprietario o il custode dell'animale è invitato a presentare le sue rimostranze prima dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo. In caso di urgenza, questa formalità non viene richiesta e i poteri del sindaco possono essere esercitati dal Prefetto.
Articolo 2
Dopo l'articolo 211 del Codice agrario, sono stati introdotti nove articoli, dal 211-1 al 211-9, così redatti:
Art. 211-1 - I tipi di cani soggetti ad essere pericolosi e che sono oggetto di misure specifiche previste dall'articolo 211-2 all'articolo 211-5, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 211, sono ripartiti in due categorie (vedi elenco al fondo della legge, ndr):
- prima categoria: i cani di attacco;
- seconda categoria: i cani da guardia e da difesa.
Un decreto del Ministro degli Interni e del Ministro dell'Agricoltura stabilisce la lista dei tipi di cani relativi a ciascuna delle due categorie.
Art. 211-2 -I Non possono detenere i cani menzionati all'articolo 211-1:
- le persone che hanno meno di diciotto anni;
- i maggiorenni sotto tutela a meno che non li abbia autorizzati il giudice tutelare;
- le persone condannate per crimine o ad una pena di reclusione con o senza condizionale per un delitto iscritto nel certificato penale n.2 o, per quanto riguarda i cittadini stranieri, in un documento equivalente;
- le persone alle quali è stata tolta la proprietà o la custodia di un cane in applicazione dell'articolo 211. Il sindaco può concedere una deroga all'interdizione in considerazione del comportamento del richiedente in seguito alla decisione del ritiro, a condizione che quest'ultima sia stata pronunciata più di dieci anni prima dalla deposizione della dichiarazione citata nell'articolo 211-3.
II - La detenzione di un cane che appartiene alla prima o alla seconda categoria menzionata nell'articolo 211-1 viene punita con tre mesi di reclusione e con 25.000 F di ammenda, come contravvenzione al divieto decretato al I del presente articolo.
Art. 211-3 -I Per ciò che concerne le altre persone non menzionate all'articolo 211-2, il possesso dei cani menzionati all'articolo 211-1 è subordinato alla deposizione di una dichiarazione al municipio del luogo di residenza da parte del proprietario dell'animale o, quando differisce da quello del suo proprietario, del luogo di residenza del cane. Tale dichiarazione deve essere depositata nuovamente ogni volta al municipio di un nuovo domicilio.
II - Il sindaco lascerà una ricevuta di tale dichiarazione quando vengono allegati i documenti che giustificano:
- l'identificazione del cane conforme all'articolo 276-2;
- la vaccinazione antirabbica del cane in corso di validità;
- per i cani maschi e femmine appartenenti alla prima categoria, il certificato veterinario di sterilizzazione dell'animale;
- nelle condizioni stabilite dal decreto, un'assicurazione che garantisca la responsabilità civile del proprietario del cane o di colui che lo detiene, per i danni causati a terzi dall'animale. I membri della famiglia del proprietario o di colui che detiene l'animale sono considerati come terzi ai sensi delle presenti disposizioni.
III. - Una volta depositata la dichiarazione, si deve aderire con continuità alle condizioni enumerate al II.
Art. 211-4 - I. - È vietato l'acquisto, la cessione a titolo gratuito o oneroso, eccetto i casi previsti al terzo comma dell'articolo 211 o al terzo comma dell'articolo 213-7, l'importazione e l'introduzione sul territorio dello Stato, nei dipartimenti d'oltremare e nella collettività territoriale di Saint-Pierre-et-Miquelon dei cani appartenenti alla prima categoria menzionata all'articolo 211-1.
II. - La sterilizzazione dei cani appartenenti alla prima categoria è obbligatoria. Questa sterilizzazione dà diritto ad un certificato veterinario.
III. - Il fatto di acquistare, cedere a titolo gratuito o oneroso, eccetto i casi previsti al terzo comma dell'articolo 211 o al terzo comma dell'articolo 213-7, di importare o di introdurre sul territorio dello Stato, nei dipartimenti d'oltremare e nella collettività territoriale di Saint-Pierre-et-Miquelon dei cani della prima categoria menzionata all'articolo 211-1, viene punito con sei mesi di reclusione e con 100.000 F di ammenda.
Il fatto di possedere un cane della prima categoria senza aver provveduto alla sua sterilizzazione viene punito con le pene previste al comma 1.
Possono essere pronunciate le seguenti pene complementari nei confronti di persone fisiche:
1°: La confisca del o dei cani in questione, secondo le condizioni previste dall'articolo 131-21 del codice penale.
2°: Il divieto, per una durata di 3 o più anni, di esercitare un'attività professionale o sociale dal momento che le agevolazioni che questa attività ha procurato sono state scientemente utilizzate per preparare o commettere l'infrazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 131-29 dello stesso codice.
Art. 211-5. - I. - È vietato l'accesso dei cani appartenenti alla prima categoria sui trasporti pubblici, nei luoghi pubblici ad eccezione della strada pubblica, e nei locali aperti al pubblico. È vietata anche la loro sosta nelle zone comuni degli edifici collettivi.
II. - Sulla strada pubblica, nelle zone comuni degli edifici collettivi, i cani della prima e della seconda categoria devono avere la museruola ed essere tenuti al guinzaglio da un maggiorenne. Lo stesso dicasi per i cani appartenenti alla seconda categoria nei luoghi pubblici, nei locali aperti al pubblico e sui trasporti pubblici.
III. - Un locatore o un comproprietario può avvertire il sindaco in caso di pericolosità di un cane che risiede in una delle abitazioni di cui ne è proprietario. Il sindaco, se lo ritiene necessario, può allora procedere all'applicazione delle misure previste dall'articolo 211.
Art. 211-6. - I. - L'addestramento dei cani al morso è autorizzato solo nell'ambito delle attività di selezione canina dirette da un'associazione autorizzata dal Ministro dell'Agricoltura e delle attività di sorveglianza, vigilanza e trasporto di capitali.
Solo gli addestratori che possiedono un attestato di capacità possono esercitare l'attività di addestramento dei cani al morso e acquistare oggetti e materiale destinati a tale scopo. Lo stesso dicasi per i responsabili delle attività di selezione canina menzionati al comma precedente. L'attestato di capacità è rilasciato dall'autorità amministrativa ai candidati che giustificano la loro idoneità professionale.
È vietato l'acquisto, a titolo gratuito o oneroso, di oggetti e di materiale destinato all'addestramento al morso da parte di persone non titolari dell'attestato di capacità. L'attestato di capacità deve essere presentato al venditore prima di qualunque cessione. Quest'ultima viene poi segnata su un apposito registro tenuto dal venditore o dal cedente e messo a disposizione delle autorità di polizia e delle amministrazioni incaricate dell'applicazione del presente articolo quando viene da loro richiesto.
II. - Il fatto di addestrare o di far addestrare i cani al morso, oppure di utilizzarli, al di fuori delle attività menzionate nel primo comma del I viene punito con sei mesi di reclusione, con 50.000 F di ammenda e con la pena complementare della confisca del o dei cani implicati.
Il fatto, da parte di una persona fisica, di esercitare un'attività di addestramento al morso senza essere titolare dell'attestato di capacità menzionato al I viene punito con sei mesi di reclusione e con 50.000 F di ammenda e con la pena complementare della confisca del o dei cani implicati, così come degli oggetti o del materiale che sono serviti all'addestramento.
Il fatto di vendere o cedere degli oggetti o del materiale destinati all'addestramento al morso ad una persona non titolare dell'attestato di capacità menzionato al I viene punito con sei mesi di reclusione e con 50.000 F di ammenda. Si è ugualmente esposti ad una pena complementare di confisca degli oggetti o del materiale proposto alla vendita o alla cessione.
Art. 211-7. - Le disposizioni dall'articolo 211-2 all'articolo 211-6 non vengono applicate ai servizi e alle unità di polizia nazionale, degli eserciti, della gendarmeria, delle dogane e dei pubblici servizi di soccorso, che utilizzano i cani.
Art. 211-8. - La procedura dell'ammenda forfetaria che figura dall'articolo 529 all'articolo 529-2 e dal 530 al 530-3 del Codice di procedura penale è applicabile in caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 211-3 e 211-5.
Art. 211-9. - I decreti in Consiglio di Stato definiscono le modalità di applicazione dall'articolo 211 al 211-6.
Articolo 3
I. - Il paragrafo I dell'articolo 10 della legge n. 70-598 del 9 luglio 1970 che modifica e completa la legge n. 48-1360 del 1 settembre 1948 è stato completato con un comma così redatto: "È lecita la prescrizione che tende a vietare la detenzione di un cane che appartiene alla prima categoria menzionata all'articolo 211-1 del Codice agrario."
II. - Nel II dello stesso articolo, dopo la parola: "articolo", sono state inserite le parole: "ad eccezione di quelle dell'ultimo comma del I.
Articolo 4
Nell'intitolazione del titolo II del libro II del Codice agrario, dopo le parole: "degli animali domestici", sono state inserite le parole: "e selvatici addomesticati o tenuti in cattività".
Articolo 5
Dopo l'articolo 212 del codice agrario, è stato inserito un articolo 212-1 così redatto:
Art.212-1.- I sindaci prescrivono che gli animali selvatici addomesticati o tenuti in cattività, trovati erranti e fermati sul territorio del comune, vengano condotti in un luogo di custodia ad essi designato. Questi animali vi permangono a spese del proprietario o del guardiano.
I proprietari, i locatari, fittavoli o mezzadri possono fermare o far fermare da un agente della forza pubblica, sulle proprietà di cui godono pieno diritto, gli animali selvatici addomesticati o tenuti in cattività, sfuggiti al loro guardiano o lasciati vagabondare liberi da quest'ultimo. Gli animali fermati vengono portati in un luogo di custodia designato dal sindaco. Vi permangono, all'occorrenza, a spese del proprietario o del guardiano.
Allo scadere di un intero periodo di guardia di otto giorni lavorativi nel luogo di custodia designato, se l'animale non è stato reclamato dal suo proprietario presso il sindaco del comune in cui l'animale è stato fermato, viene allora considerato abbandonato e il sindaco può cederlo o, dietro parere di un veterinario, deciderne l'eutanasia.
Articolo 6
L'articolo 213 del codice agrario è così redatto:
Art. 213. - I sindaci prendono ogni provvedimento proprio ad impedire il randagismo di cani e gatti. Possono ordinare che questi animali vengano tenuti al guinzaglio e che i cani portino la museruola.
Prescrivono che i cani e i gatti randagi e tutti quelli che vengono fermati sul territorio comunale vengano condotti al canile municipale, dove saranno custoditi durante un periodo stabilito dagli articoli 213-4 e 213-5.
I proprietari, i locatari, fittavoli o mezzadri possono fermare o far fermare da un agente della forza pubblica, sulle proprietà di cui godono pieno diritto, i cani e i gatti che i loro padroni lasciano vaganti. Gli animali fermati vengono portati al canile municipale. Un decreto in Consiglio di Stato definisce le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 7
L'articolo 213-1 A del Codice agrario è stato abrogato.
Articolo 8
Dopo l'articolo 213-2 del codice agrario, sono stati inseriti quattro articoli, dal 213-3 al 213-6, così redatti:
Art. 213-3. - Ogni comune deve disporre di un canile municipale adatto all'accoglienza e alla custodia dei cani e dei gatti randagi o vaganti fino al termine del periodo stabilito negli articoli 213-4 e 213-5, oppure del servizio di un canile posto sul territorio di un altro comune, in accordo con questo comune.
Ogni canile deve avere una capacità adeguata alle esigenze di ogni comune per il quale assicura il servizio di accoglienza degli animali in applicazione del presente codice. La capacità di ogni canile viene accertata con un'ordinanza dal sindaco del comune in cui si trova.
Il controllo all'interno del canile delle malattie reputate contagiose in merito all'articolo 214, viene assicurato da un veterinario titolare del mandato sanitario stabilito dall'articolo 215-8, designato dal gestore del canile. La retribuzione per questo controllo sanitario è stata prevista in conformità alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 215-8.
Gli animali non possono essere restituiti al loro proprietario se non in seguito all'avvenuto pagamento delle spese sostenute dal canile. In caso di mancato pagamento, il proprietario è passibile di un'ammenda forfetaria le cui modalità sono state definite da decreto.
Art. 213-4. - I. - Quando i cani e i gatti accolti al canile vengono identificati in conformità all'articolo 276-2 o grazie ad un collare su cui figurano il cognome e l'indirizzo del padrone, il gestore del canile ricerca, nel minor tempo possibile, il proprietario dell'animale. Nei dipartimenti dichiarati ufficialmente infettati dalla rabbia, solo gli animali vaccinati contro la rabbia possono essere restituiti al loro proprietario.
Allo scadere di un intero periodo di custodia di otto giorni lavorativi, se l'animale non è stato reclamato dal suo proprietario, è considerato abbandonato e diventa di proprietà del gestore del canile che può disporne secondo le condizioni definite qui di seguito.
II. - Nei dipartimenti non colpiti dalla rabbia, il gestore del canile può tenere gli animali in base alla capacità di accoglienza del canile. Dietro parere del veterinario, il gestore può cedere gli animali a titolo gratuito a fondazioni o associazioni di protezione degli animali che dispongono di un rifugio, solo quelle abilitate a proporre gli animali in adozione a nuovi proprietari. Questa donazione può avvenire solo se il beneficiario si impegna a rispettare le esigenze legate al controllo veterinario dell'animale, le cui modalità e durata sono state fissate per decreto dal Ministro dell'Agricoltura.
Alla scadenza del termine di custodia, se il veterinario ne constata la necessità, si procede all'eutanasia dell'animale.
III. - Nei dipartimenti che sono stati dichiarati ufficialmente infettati dalla rabbia, si procede all'eutanasia degli animali non restituiti al loro proprietario allo scadere del termine di custodia.
Art. 213-5. - I. - Nei dipartimenti non colpiti dalla rabbia, quando i cani e i gatti accolti al canile non vengano identificati, questi animali vengono custoditi per un intero periodo di otto giorni lavorativi. L'animale non può essere restituito al suo proprietario se non dopo aver proceduto alla sua identificazione conformemente all'articolo 276-2. Le spese relative all'identificazione sono a carico del proprietario.
Se allo scadere di questo termine, l'animale non è stato reclamato dal suo proprietario, è considerato abbandonato e diventa di proprietà del gestore del canile, che può disporne in base alle stesse condizioni menzionate al II dell'articolo 213-4.
II. - Nei dipartimenti che sono stati dichiarati ufficialmente infettati dalla rabbia, si procede all'eutanasia dei cani e dei gatti non identificati ammessi al canile.
Art. 213-6. - Il sindaco può, con un'ordinanza, su sua iniziativa o su richiesta di un'associazione di protezione degli animali, far procedere alla cattura dei gatti non identificati, senza proprietario o senza guardiano, che vivono in gruppo in luoghi pubblici del comune, al fine di procedere alla loro sterilizzazione e alla loro identificazione conformemente all'articolo 276-2, prima di rilasciarli negli stessi luoghi. Questa identificazione deve essere realizzata a nome del comune o della suddetta associazione.
La gestione, il controllo sanitario e le condizioni della custodia ai sensi dell'articolo 211 di queste popolazioni sono sotto la responsabilità del rappresentante del comune e dell'associazione di protezione degli animali menzionata al comma precedente.
Queste disposizioni sono applicabili solo nei dipartimenti non infettati dalla rabbia. Tuttavia, senza pregiudizio degli articoli 232 fino al 232-6, nei dipartimenti dichiarati ufficialmente infettati dalla rabbia, possono essere accordate alcune deroghe ai comuni che lo richiedono, per ordinanza prefettizia, dietro parere favorevole del Centro Nazionale di Studi Veterinari e Alimentari in base ai criteri scientifici che mirano a valutare il rischio rabbico.
Articolo 9
Dopo l'articolo 99 del codice di procedura penale, è stato inserito un articolo 99-1 così redatto:
Art. 99-I. - Quando, nel corso di una procedura giudiziaria o di controlli menzionati all'articolo 283-5 del Codice agrario, si è proceduto all'arresto o al ritiro, a qualunque titolo, di uno o più animali vivi, il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello del luogo dove è avvenuta l'infrazione o, quando è deferito, il Giudice Istruttore, può collocare l'animale in un luogo di custodia previsto a tale scopo e da esso designato, finché non si decide in merito all'infrazione.
Quando le condizioni della sistemazione rischiano di rendere l'animale pericoloso o di mettere in pericolo la sua salute, il Giudice Istruttore, quando è deferito, o il Presidente della Corte d'Appello o un magistrato della sede da lui delegata, può, attraverso un'ordinanza motivata emanata su richiesta del Procuratore della Repubblica e dietro parere di un veterinario, ordinare che venga ceduto a titolo oneroso, o affidato a terzi, oppure che si proceda all'eutanasia.
Questa ordinanza viene notificata al proprietario se è noto, il quale può deferirla sia al Primo Presidente della Corte d'Appello di competenza o ad un magistrato di questa Corte da lui designato, sia alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello secondo le condizioni previste al comma quinto e sesto dell'articolo 99.
Il provento della vendita dell'animale viene depositato per una durata di cinque anni. Quando l'istanza giudiziaria che ha motivato l'arresto si conclude con l'assoluzione o con una decisione di rilascio, il provento viene restituito alla persona che era proprietaria dell'animale al momento in cui l'animale era stato fermato se questa ne fa richiesta . Nel caso in cui l'animale fosse stato affidato a terzi, il suo proprietario può adire il magistrato designato al comma secondo in merito alla domanda relativa alla restituzione dell'animale.
Le spese sostenute per la guardia dell'animale nel luogo di custodia sono a carico del proprietario, salvo decisione contraria del magistrato designato al comma secondo, deferito in merito ad una richiesta di esenzione, o del tribunale che delibera in merito. Questa esenzione può anche essere accordata in caso di assoluzione o di rilascio.
Articolo 10
Dopo il capitolo III del titolo II del libro II del codice agrario, è stato inserito un capitolo IV così redatto:
CAPITOLO IV: "Misure conservative nei confronti degli animali domestici o degli animali selvatici addomesticati o tenuti in cattività
Art. 213-7. - Le misure conservative nei confronti degli animali domestici o degli animali selvatici addomesticati o tenuti in cattività sono stabilite nell'articolo 99-1 del codice di procedura penale, riportato qui di seguito:
Art. 99-1. - Quando, nel corso di una procedura giudiziaria o dei controlli menzionati all'articolo 283-5 del Codice agrario, si è proceduto all'arresto o al ritiro, a qualunque titolo, di uno o più animali vivi, il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello del luogo dell'infrazione o, quando è deferito, il Giudice Istruttore può collocare l'animale in un luogo di custodia previsto a tale scopo e da esso designato, fino a quando non si sia deciso sull'infrazione.
Quando le condizioni della sistemazione possono rendere l'animale pericoloso o mettere in pericolo la sua salute, il Giudice Istruttore, quando è deferito, o il Presidente della Corte d'Appello o un magistrato della sede da esso delegata, può, con un'ordinanza motivata emanata su richiesta del Procuratore della Repubblica e dietro parere di un veterinario, ordinare che esso venga ceduto a titolo oneroso, o affidato a terzi, oppure che si proceda all'eutanasia.
Questa ordinanza viene notificata al proprietario se lo si conosce, il quale può deferirla, sia al Primo Presidente della Corte d'Appello di competenza o ad un magistrato di questa Corte da lui designato, sia, quando si tratta di un'ordinanza del Giudice Istruttore, alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello secondo le condizioni previste al comma quinto e sesto dell'articolo 99.
Il provento della vendita dell'animale viene depositato per una durata di cinque anni. Quando l'istanza giudiziaria che ha motivato l'arresto dell'animale si conclude con l'assoluzione o con una decisione di rilascio, il provento della vendita viene restituito alla persona che era proprietaria dell'animale al momento dell'arresto se questa ne fa richiesta. Nel caso in cui l'animale fosse stato affidato a terzi, il suo proprietario può deferire il magistrato designato al comma secondo in merito alla domanda di restituzione dell'animale.
Le spese sostenute per la guardia dell'animale nel luogo di custodia sono a carico del proprietario, salvo decisione contraria del magistrato designato al comma secondo deferito per una richiesta di esenzione, o del tribunale che delibera in merito. Questa esenzione può anche essere accordata in caso di assoluzione o di rilascio.
Articolo 11
Il Governo depositerà al consiglio delle assemblee entro i due anni che seguiranno la promulgazione della presente legge un rapporto che stila un bilancio sulla portata di questa legge riguardante le due categorie di cani menzionate all'articolo 211-1 del codice agrario.
CAPITOLO II: "La vendita e la detenzione degli animali da compagnia"
Articolo 12
L'articolo 276-2 del codice agrario è così redatto:
Art. 276-2. - Tutti i cani e i gatti, prima della loro cessione, a titolo gratuito o oneroso, vengono identificati attraverso una procedura riconosciuta dal Ministro dell'Agricoltura. Lo stesso dicasi, esclusa ogni cessione, per i cani che hanno più di quattro mesi e nati dopo la promulgazione della legge n. 99-5 del 6 gennaio 1999 relativa agli animali pericolosi e randagi e alla protezione degli animali. L'identificazione è a carico del cedente.
Nei dipartimenti dichiarati ufficialmente infettati dalla rabbia, l'identificazione è obbligatoria per tutti i carnivori domestici.
Le disposizioni del primo comma possono essere estese e adattate a specie animali non domestiche protette secondo gli articoli L. 211-1 e L. 212-1. La liste di queste specie e le modalità d'identificazione vengono stabilite da un decreto congiunto del Ministro dell'Agricoltura e del Ministro dell'Ambiente.
Articolo 13
L'articolo 276-3 del Codice agrario è così redatto:
Art. 276-3. - I. - In base al presente codice, per animale da compagnia si intende ogni animale posseduto o destinato ad essere posseduto dall'uomo per sua volontà.
II. - In base al presente codice, per rifugio si intende un edificio senza scopo di lucro gestito da una fondazione o da un'associazione di protezione degli animali designata a tale scopo dal Prefetto, che accoglie e si occupa degli animali che provengono o da un canile municipale allo scadere del termine di custodia stabilito negli articoli 213-3 e 213-4, oppure dati dagli stessi proprietari.
III. - In base al presente codice, per allevamento di cani o di gatti si intende l'attività che consiste nel possedere delle femmine riproduttrici e che dà luogo alla vendita di almeno due cucciolate all'anno.
IV. - La gestione di un canile o di un rifugio, l'allevamento, l'esercizio a titolo commerciale delle attività di vendita, di passaggio o di custodia, di educazione, di addestramento e di presentazione al pubblico di cani e gatti:
- sono oggetto di una dichiarazione al Prefetto;
- sono subordinati alla realizzazione e all'utilizzo di strutture conformi alle norme sanitarie e di protezione animale per questi animali;
- non si possono esercitare se almeno una persona, a diretto contatto con gli animali, non possiede un attestato di capacità che attesti le sue conoscenze relative alle necessità biologiche, fisiologiche, comportamentali e al mantenimento degli animali da compagnia. Questo attestato è rilasciato dall'autorità amministrativa, che decide sulla base delle conoscenze o della formazione e soprattutto dei diplomi o dell'esperienza professionale di almeno tre anni dei richiedenti.
Le stesse disposizioni vengono applicate all'esercizio a titolo commerciale delle attività di vendita e di presentazione al pubblico degli altri animali da compagnia di specie domestiche.
I locali dove si effettua la tolettatura dei cani e dei gatti sono sottoposti alle disposizioni che figurano nel secondo e terzo comma del presente paragrafo.
V. - Le persone che, senza esercitare le attività menzionate al III, detengono più di nove cani svezzati devono creare e utilizzare delle strutture conformi alle norme sanitarie e di protezione animale per questi animali.
VI. - Solo le associazioni di protezione degli animali riconosciute di utilità pubblica o le fondazioni che hanno come oggetto la protezione degli animali possono gestire delle strutture nelle quali gli aiuti veterinari vengano dispensati gratuitamente agli animali delle persone prive di sufficienti mezzi finanziari.
La gestione di queste strutture è subordinata ad una dichiarazione presso il Prefetto del Dipartimento in cui sono state costruite.
Le condizioni sanitarie e le modalità di controllo corrispondenti sono stabilite da decreto in Consiglio di Stato.
Articolo 14
L'attuale articolo 276-4 del Codice agrario diventa l'articolo 276-6.
Articolo 15
Dopo l'articolo 276-3 del Codice agrario, è stato inserito un articolo 276-4 così redatto:
Art. 276-4. - La cessione, a titolo gratuito o oneroso, dei cani e dei gatti e di altri animali da compagnia la cui lista è stabilita da un decreto del Ministro dell'Agricoltura e del Ministro che si occupa dell'Ambiente, è vietata nelle fiere, mercati, commercio di anticaglie, saloni, esposizioni ed ogni altra manifestazione non specificamente destinata agli animali.
Il Prefetto può accordare delle deroghe eccezionali per delle vendite mirate e circoscritte nel tempo, nell'arco di uno o più periodi predefiniti e in luoghi appositi, a commercianti non fissi per la vendita di animali da compagnia in luoghi non specificamente destinati agli animali.
L'organizzatore di un'esposizione o di qualunque altra manifestazione dedicata agli animali da compagnia è tenuto a presentarne prima una dichiarazione al Prefetto del dipartimento e di controllare la realizzazione e l'utilizzo, nel corso di tale manifestazione, degli impianti conformi alle norme sanitarie e di protezione animale.
Articolo 16
Dopo l'articolo 276-4 del Codice agrario, è stato inserito un articolo 276-5 così redatto:
Art. 276-5. - I. - Qualunque vendita di animali da compagnia realizzata nell'ambito delle attività previste al IV dell'articolo 276-3, al momento della consegna al compratore, deve essere accompagnata dal rilascio:
- di un attestato di cessione;
- di un documento informativo sulle caratteristiche e le necessità dell'animale che includa anche, in caso di necessità, dei consigli riguardanti l'educazione.
La fattura sostituisce l'attestato di cessione per le transazioni realizzate tra professionisti.
Le disposizioni del presente articolo sono ugualmente applicabili ad ogni cessione, a titolo gratuito o oneroso, da parte di un'associazione di protezione degli animali o di una fondazione destinata alla protezione degli animali.
II. - Solo i cani e i gatti che hanno più di otto settimane possono essere oggetto di una cessione a titolo oneroso.
III. - Solo i cani o i gatti iscritti sul Libro genealogico riconosciuto dal Ministro dell'Agricoltura possono essere denominati come cani o gatti appartenenti ad una razza.
IV. - Qualunque cessione a titolo oneroso di un cane o di un gatto, fatta da una persona che non rientra tra quelle che praticano le attività menzionate al IV dell'articolo 276-3, è subordinata al rilascio di un certificato di buona salute stabilito da un veterinario.
V. - Ogni pubblicazione relativa ad un'offerta di cessione di gatti o di cani, qualunque sia il mezzo utilizzato, deve riportare il numero di identificazione previsto all'articolo L. 324-11-2 del codice del lavoro o, se il suo autore non è sottoposto al rispetto delle formalità previste dall'articolo L. 324-10 dello stesso Codice, riportare o il numero d'identificazione di ogni animale, o il numero d'identificazione della femmina che ha dato vita agli animali, così come il numero di animali della cucciolata.
In questo annuncio devono figurare anche l'età degli animali e l'esistenza o l'assenza dell'iscrizione di questi ultimi ad un libro genealogico riconosciuto dal Ministro dell'Agricoltura.
Articolo 17
Dopo l'articolo 276-6 del Codice agrario, è stato inserito un articolo 276-7 così redatto:
Art. 276-7 - Sono abilitati a ricercare e a constatare le infrazioni relative alle disposizioni degli articoli 276-4 (comma primo), 276-5 e 276-6 e dei testi adottati per la loro applicazione:
- gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che agiscono secondo le condizioni previste dal Codice di procedura penale;
- gli agenti citati agli articoli 283-1 e 283-2 del presente codice;
- gli agenti della direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi che agiscono secondo le condizioni previste dagli articoli L. 215-3 e L. 217-10 del Codice del consumo e nei luoghi in cui vengono esercitate le attività prese in considerazione al IV dell'articolo 276-3, al comma primo dell'articolo 276-4 e all'articolo 276-5;
- le guardie giurate e delegate dell'Ufficio nazionale della caccia e del Consiglio superiore della pesca.
Articolo 18
Dopo l'articolo 276-7 del Codice agrario, sono stati inseriti cinque articoli, dal 276-8 al 276-12, così redatti:
Art. 276-8. - Quando uno degli agenti menzionati all'articolo 283-1 e 283-2 constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 276-3 e ai regolamenti adottati per la sua applicazione, alla polizia sanitaria delle malattie contagiose, alle norme relative alle scambi intercomunitari o alle importazioni ed esportazioni di animali vivi, così come alle norme di esercizio della farmacia, della chirurgia veterinaria o della medicina veterinaria, il Prefetto ingiunge all'interessato di soddisfare a queste obbligazioni entro un termine da lui prefissato e lo invita a presentare le sue osservazioni entro lo stesso termine. Può inoltre sospendere o ritirare provvisoriamente o definitivamente l'attestato di capacità.
Se alla scadenza di tale termine, non ha ottemperato a questa ingiunzione, il Prefetto può ordinare la sospensione dell'attività in causa fino a quando il gestore non si sia conformato alla sua ingiunzione.
Durante il periodo di sospensione dell'attività, l'interessato è tenuto ad assicurare il mantenimento degli animali in suo possesso.
Art. 276-9. - Viene punito con un'ammenda di 50.000 F:
1°: Il fatto, per ogni persona che gestisce un rifugio o un canile, o che esercita una delle attività citate all'articolo 276-3, disconoscendo l'ingiunzione pronunciata in applicazione dell'articolo 276-8:
- di non aver proceduto alla dichiarazione prevista al IV dell'articolo 276-3;
- di non disporre di strutture conformi alle norme sanitarie e di protezione animale per gli animali o di non utilizzarle;
- di non essere titolare di un attestato di capacità, o di non assicurarsi che nei luoghi in cui vengono esercitate le attività, vi sia almeno una persona, a contatto con gli animali, titolare dell'attestato di capacità;
2°: Il fatto, per ogni possessore di più di nove cani svezzati citati al V dell'articolo 276-3, di non disporre di strutture conformi alle norme sanitarie e di protezione animale per questi animali, malgrado l'ingiunzione pronunciata in merito all'applicazione dell'articolo 276-8.
Le persone fisiche colpevoli di una delle infrazioni previste nel presente articolo incorrono inoltre nella pena supplementare della pubblicazione e della diffusione della decisione pronunciata secondo le condizioni previste dall'articolo 131-35 del codice penale.
Le persone morali possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le condizioni previste dall'articolo 121-2 del codice penale per le infrazioni previste dal presente articolo.
Le pene incorse dalle persone morali sono:
- l'ammenda, in base alle modalità previste dall'articolo 131-38 del codice penale;
- la pubblicazione o la diffusione ordinata in base alle condizioni previste dall'articolo 131-35 del codice penale.
Art. 276-10. - Viene punito con sei mesi di reclusione e con 50.000 F di ammenda il fatto, da parte di qualunque persona che gestisce una struttura di vendita, tolettatura, passaggio, custodia, educazione, addestramento, o presentazione al pubblico di animali da compagnia, un canile, un rifugio o un allevamento, di sottoporre o di lasciar sottoporre senza alcun motivo a maltrattamenti gli animali posti sotto la sua custodia. Il gestore incorre anche nella pena supplementare prevista al paragrafo 11 dell'articolo 131-6 del Codice penale.
Le persone morali possono essere dichiarate penalmente responsabili secondo le condizioni previste all'articolo 121-2 del codice penale in merito alle infrazioni previste nel presente articolo.
Le pene incorse dalle persone morali sono:
- l'ammenda, secondo le modalità previste dall'articolo 131-38 del Codice penale;
- la pena prevista al 4° dell'articolo 131-39 del Codice penale.
Art. 276-11. - La procedura dell'ammenda forfetaria che figura dall'articolo 529 all'articolo 529-2 e dal 530 al 530-3 del codice di procedura penale è applicabile in caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 276 fino al 276-12.
Art. 276-12. - I decreti in Consiglio di Stato stabiliscono le modalità di applicazione degli articoli 276-1 al 276-8.
CAPITOLO III: "Il trasporto degli animali"
Articolo 19
L'articolo 277 del Codice agrario è così redatto:
Art. 277. - I. - Ogni persona che procede, a scopo di lucro, per conto proprio o per conto di terzi al trasporto di animali vivi, deve ricevere un'autorizzazione rilasciata dai servizi veterinari posti sotto l'autorità del Prefetto. Questi devono assicurarsi che il richiedente sia in grado di eseguire il trasporto nel rispetto delle norme tecniche e sanitarie in vigore oltre alle regole riguardanti la formazione del personale.
II. - Viene punito con una pena di sei mesi di reclusione e con 50.000 F di ammenda il fatto di trasportare animali senza possedere l'autorizzazione prevista al I. Le persone morali possono essere dichiarate penalmente responsabili, secondo le condizioni previste dall'articolo 121-2 del Codice penale, dell'infrazione prevista nel presente articolo. La pena incorsa dalle persone morali è l'ammenda in base alle modalità previste dall'articolo 131-38 del Codice penale.
III. - Un decreto in Consiglio di Stato determina le condizioni di rilascio, di sospensione o di ritiro dell'autorizzazione e le norme applicabili al trasporto degli animali vivi.
CAPITOLO IV: L'esercizio dei controlli
Articolo 20
L'articolo 283-5 del Codice agrario è così redatto:
Art. 283-5. - I. - Per l'esercizio delle ispezioni, dei controlli e degli interventi di ogni tipo che comporta l'esecuzione delle misure di protezione degli animali previsti dall'articolo 276 all'articolo 283 e dai testi adottati per la loro applicazione, i funzionari e gli agenti menzionati agli articoli 283-1 e 283-2:
1°: Hanno accesso ai locali e alle strutture in cui si trovano gli animali ad esclusione dei domicili e della parte dei locali ad uso domicilio, tra le ore 8 e le ore 20, o oltre questo orario quando l'accesso al pubblico è autorizzato o durante un'attività in corso;
2°: Possono procedere o far procedere, di giorno e di notte all'apertura dei veicoli ad uso professionale nei quali vengono trasportati gli animali e penetrarvi, salvo il caso in cui questi veicoli siano utilizzati a scopi professionali al momento del controllo. Se l'ispezione dei veicoli avviene tra il tramonto e l'alba in qualunque luogo fatta eccezione per i posti di ispezione di confine menzionati all'articolo 275-4, questi funzionari e agenti devono essere accompagnati da un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria;
3°: Possono far procedere, in presenza di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria, all'apertura di qualunque veicolo stazionato in pieno sole quando la vita dell'animale è in pericolo;
4°: Possono raccogliere su convocazione o sul posto le informazioni necessarie al compimento della loro missione e trascriverle.
II. - Nell'ambito della ricerca delle infrazioni alle disposizioni stabilite dall'articolo 276 al 283 e dai testi adottati per la loro applicazione, il Procuratore della Repubblica è previamente informato sulle operazioni previste e può opporvisi.
III. - Le infrazioni vengono accertate dai verbali che fanno fede fino a prova contraria.
I verbali, a pena di nullità, devono essere indirizzati entro i tre giorni che seguono la loro conclusione, al Procuratore della Repubblica. Viene anche trasmessa una copia, entro lo stesso termine, all'interessato.
IV. - Se, nel corso dei controlli menzionati al I e al II, risulta che degli animali domestici o degli animali selvatici addomesticati o tenuti in cattività sono oggetto di maltrattamenti, i funzionari e gli agenti menzionati agli articoli 283-1 e 283-2 redigono un verbale che trasmettono al Procuratore della Repubblica secondo le condizioni menzionate al III. In caso di urgenza, tali funzionari e agenti possono ordinare il ritiro degli animali e affidarli ad una fondazione o ad un'associazione di protezione degli animali fino alla sentenza; se ne fa menzione sul verbale.
V. - I funzionari e agenti menzionati agli articoli 283-1 e 283-2 sono abilitati a procedere o a far procedere, di giorno e di notte, all'abbattimento, all'evacuazione o allo scarico immediato, all'accoglienza, all'abbeveraggio, al nutrimento e al riposo degli animali nel corso dei controlli effettuati nei posti di ispezione di confine menzionati all'articolo 275-4. Le spese sostenute per queste misure sono a carico del proprietario, del destinatario, dell'importatore, dell'esportatore o, in caso di assenza, di ogni altra persona che partecipa all'operazione di importazione o di scambio.
Articolo 21
Dopo l'articolo 283-6 del Codice agrario, è inserito un articolo 283-7 così redatto:
Art. 283-7. - Viene punito con sei mesi di reclusione e con 50.000 F di ammenda il fatto di ostacolare l'esercizio delle funzioni degli agenti abilitati in virtù degli articoli 283-1 e 283-2.
CAPITOLO V: Disposizioni varie
Articolo 22
I primi tre commi dell'articolo 521-1 del codice penale sono sostituiti da due commi così redatti:
Il fatto, pubblicamente e non, di esercitare gravi sevizie o di commettere un atto di crudeltà su animali domestici, o addomesticati, o tenuti in cattività, viene punito con due anni di reclusione e con 200.000 F di ammenda.
Come pena supplementare, il tribunale può vietare il possesso di un animale, a titolo definitivo o non.
Articolo 23
Vengono ammessi nelle scuole nazionali veterinarie nel 1998 i candidati i cui nomi compaiono sul decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Pesca del 13 agosto 1998 che riporta l'ammissione per ordine di merito alle scuole nazionali veterinarie nel 1998.
I candidati dei concorsi A, A1 e A2 il cui cognome non figura sul decreto del 13 agosto 1998, ma che hanno ottenuto un risultato uguale o superiore al risultato più basso tra coloro che sono stati ammessi in base a questo decreto, di qualunque categoria relativa ai concorsi A, A1 e A2, sono ugualmente ammessi secondo il loro ordine di merito, entro il limite di una metà a partire dal rientro 1999 e dell'altra metà al rientro dell'anno 2000.
I candidati che intendono essere ammessi solo al rientro dell'anno 2000 possono eccezionalmente essere autorizzati a presentarsi alle prove del concorso A dell'anno 1999, qualunque sia il numero delle loro precedenti presentazioni.
Senza pregiudizio dei risultati che otterranno a tale titolo, manterranno in ogni caso il beneficio della loro ammissione per il rientro dell'anno 2000.
Un rapporto del Ministro dell'Agricoltura e della Pesca relativo al chiarimento e alla semplificazione delle procedure di ammissione al concorso di accesso alle scuole veterinarie verrà accolto in Parlamento entro i quattro mesi che seguiranno la pubblicazione della presente legge.
Articolo 24
[…]
Articolo 25
L'articolo 528 del Codice civile è così redatto:
Art. 528. - Sono mobili per loro natura gli animali e i corpi che possono essere trasportati da un luogo ad un altro, sia che si muovano da soli, sia che possano cambiare posto solo per effetto di una forza estranea.
Articolo 26
L'inizio del comma primo dell'articolo 285 del Codice agrario è così redatto: "Sono considerati vizi redibitori e danno il via ad azioni che risultano dagli articoli 1641 e seguenti del Codice civile…" (il resto non cambia).
Articolo 27
L'articolo 285-3 del Codice agrario è stato abrogato.
Articolo 28
Per i dipartimenti d'oltremare, i decreti in Consiglio di Stato stabiliscono gli adattamenti necessari alle disposizioni che si applicano ai cani e ai gatti non identificati trovati randagi o vaganti.
Articolo 29
Conformemente all'articolo L. 2512-13 del Codice generale delle collettività territoriali, le competenze attribuite al sindaco in applicazione degli articoli 211, 211-3, 212-1, 213 e 213-6 del Codice agrario sono, a Parigi, esercitate dal Prefetto di polizia e le formalità che dovrebbero essere adempiute in municipio passano alla Prefettura di polizia.
Articolo 30
Gli articoli 211-2, 211-3 e 277 nuovi del Codice agrario, così come le disposizioni che figurano al quarto comma del IV dell'articolo 276-3 entreranno in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla promulgazione della presente legge.
L'articolo 211-6 nuovo del Codice agrario e il II dell'articolo 211-4 entreranno in vigore un anno dopo la promulgazione della presente legge.
La presente legge sarà eseguita come legge di Stato.
Parigi, 6 gennaio 1999
Jacques Chirac
Da Presidente della Repubblica:
Il Primo Ministro
Lionel Jospin
Il Ministro del Lavoro e della Solidarietà
Martine Aubry
Il Guardasigilli , Ministro della Giustizia
Elisabeth Guigou
Il Ministro degli Interni
Jean-Pierre Chevènement
Il Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria
Dominique Strauss-Kahn
Il Ministro dell'Agricoltura e della Pesca
Jean Glavany
Le razze coinvolte: All'articolo 2 di questa legge, si fa riferimento a due categorie di cani, quella dei cani da attacco e quella dei cani da guardia e da difesa. Nella prima rientrano: cani tipo Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Mastiff e Tosa Inu non iscritti al Libro genealogico; alla seconda i cani di razza Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier e Tosa Inu iscritti al Libro genealogico, oltre ai cani di razza Rottweiler iscritti o meno al Libro delle origini.
Informazioni: Nel testo di questa legge si fa riferimento al Codice agrario, Code rural. Il testo integrale di questo Codice è disponibile su Internet all'indirizzo:
http://www.adminet.com/code/index-CRURALNL.html
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese, 7 gennaio 1999
Traduzione: Hexagone - Consulenza linguistica
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