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Legge tedesca sui cani pericolosi
(In vigore nell’area  Nordrhein-Westfalen: Muenster, Koeln, Duesseldorf, Dortmund)

 

1. Campi di applicazione e registrazione obbligatoria
(1) Questa legge si riferisce al possesso di cani che, una volta adulti, raggiungono un’altezza al garrese di 40 cm o, in alternativa, un peso di almeno 20 kg. Inoltre questa legge si applica per ciò che concerne il possesso, l’allevamento, l’educazione e l’addestramento dei cani che rispondono ai criteri espressi al paragrafo (2), così come a quelle razze canine indicate negli allegati 1 e 2 o incroci tra razze qui indicate con cani di altre razze, o meticci, indipendentemente dalla loro altezza al garrese o peso.

(2) Il possesso di qualsiasi cane che risponda ai criteri espressi al paragrafo (1) deve essere comunicato dal proprietario alla relativa autorità competente.

2. Significato dei termini
(1) “Pericolosi”, secondo questa legge, sono considerati:
(a) i cani che siano stati allevati al fine dell’aggressività, la prontezza a combattere, la durezza o altre caratteristiche dell’allevamento che equivalgano come effetto all’essere diventati o che abbiano completato un addestramento svantaggevole per l’uomo, nel senso di cane da difesa o con funzioni di utilità civile;
(b)
i cani che abbiano dato prova di mordere secondo l’opinione esperta di veterinari nominati dal servizio civile;
(c) i cani che siano saltati addosso ad una persona in maniera tale minacciare un pericolo;
(d) i cani che abbiano dimostrato un istinto predatorio fuori controllo o abbiano predato bestiame, gatti o cani.

3. Requisiti per poter possedere i cani che rientrano in quanto disposto dal paragrafo 1
(1) I cani indicati dal paragrafo 1.1 possono essere posseduti solo da persone che abbiano la conoscenza e la capacità (cioè conoscenza di ciò che hanno in mano) necessarie e siano sufficientemente affidabili. Queste capacità e grado di conoscenza devono essere comprovate da un certificato dall’associazione dei veterinari del Land Nordrhein-Westfalen.

(2)
Per “persone che abbiano conoscenza e capacità”, secondo quanto indicato dal paragrafo 3.1 sono considerate:
(a) quelle persone che abbiano un cane del tipo indicato dal paragrafo 1.1 per più di tre anni, qualora non si siano registrati degli episodi che possano interessare l’autorità preposta alla prevenzione per la crudeltà sugli animali e questo sia certificato per iscritto dall’autorità competente;
(b) quei proprietari con permesso di caccia o che abbiano superato l’esame per ottenerlo;
(c) quelle persone che abbiano una particolare concessione secondo quanto prescritto dal paragrafo 11, (1), nr. 3, lettera a della “Legge per la prevenzione della crudeltà sugli animali” per ciò che riguarda la razza o il possedere cani.

(3) In qualità di prova dell’affidabilità del proprietario, dev’essere presentato  un certificato emesso dalla polizia che stabilisca che chi detiene il cane non è un criminale (ad eccezione del Registro Centrale Federale).

(4) I cani che rientrano in quanto prescritto dal paragrafo 1.1 devono essere tenuti al guinzaglio solo in prossimità di zone densamente edificate, sulle strade e nei luoghi aperti al pubblico.

(5) Per i cani che rientrano in quanto prescritto dal paragrafo 1.1 è obbligatoria la stipulazione di un’assicurazione contro la responsabilità civile. Ciascuno di questi cani, poi, deve essere identificato in maniera permanente con un microchip a spese del proprietario. L’identità del cane (razza, peso, altezza, età, colore del mantello e numero di microchip) devono essere comunicati alle autorità competenti.

4. Requisiti per poter il possesso, l’allevamento, l’educazione e l’addestramento dei cani citati negli allegati 1 e 2 (vedi oltre, ndr) così come dei cani pericolosi.
(1) Il possesso, l’allevamento, l’educazione e l’addestramento dei cani citati negli allegati 1 e 2, e quello degli incroci delle razze là citate con cani di altre razze o meticci, così come quello dei cani pericolosi (secondo quanto chiarito nel paragrafo 2), richiede la concessione di un permesso da parte dell’autorità locale.

(2) Il permesso verrà accordato alle persone che lo richiedono solo nel momento in cui:
1. è maggiorenne; 2. ha provato il proprio grado di conoscenza (cinofila, ndr) all’autorità competente per l’applicazione della “Legge per la prevenzione della crudeltà sugli animali”; 3. ha il grado di affidabilità necessario; 4. i locali, l’attrezzatura e le recinzioni esterne impiegate per l’educazione, l’allevamento o l’addestramento garantiscano una sistemazione adatta al caso e sistemate in modo tale da mettere a rischio la sicurezza fisica di uomini e animali; 5. abbia adempiuto a quanto prescritto dai paragrafi 3.3, 3.5 e 3.6 della presente legge.

(3) Inoltre ai proprietari di cani citati dal paragrafo 2 lettera “a” verrà concesso di permesso di tenerli qualora venga provato un particolare interesse per il loro possesso, la loro educazione o il loro addestramento. Un interesse particolare può essere ad esempio quando il cane deve sorvegliare una proprietà a rischio.

(4) Il permesso verrà concesso in maniera limitata e con il diritto di essere ritirato; potrà inoltre essere corredato da clausole e condizioni speciali. Una condizione può anche essere l’obbligo della sterilizzazione in base al parere autorevole di veterinari indicati dal servizio civile. Ulteriori condizioni possono inoltre essere imposte, cambiate o aggiunte in un secondo momento. Il permesso dev’essere revocato se inizia ad essere conosciuto in ritardo rispetto a quando è stato concesso, se uno dei requisiti espressi al paragrafo 2 non sono erano in vigore, o se un requisito è stato soppresso dopo che il permesso era già stato dato.

(5) L’incrocio tra i cani pericolosi specificati dal paragrafo 2 e i cani inseriti nell’allegato 1, è proibito.

5. Affidabilità
(1) Le persone perdono, per legge, il loro grado di affidabilità soprattutto quando:
(a) per un volontario atto d’offesa contro la vita o la salute, violazione della quiete pubblica o violazione della proprietà privata, od ostruzione ad un pubblico ufficiale nello svolgimento del proprio dovere, un atto criminale che costituisce un pubblico pericolo o un atto criminale contro la proprietà o i beni;
(b) o un atto criminale in stato di ebbrezza;
(c) o un atto criminale contro la “Legge per la prevenzione della crudeltà sugli animali, la “Legge sulle armi”, la “Legge sul controllo delle armi da guerra”, la “Legge sugli esplosivi” o la “Legge federale sulla caccia”, sia stato definitivamente giudicato tale dal tribunale, se non sono passati più di cinque anni dal momento dell’entrata in vigore dell’ultimo verdetto. Non viene conteggiata in questa scadenza [5 anni, ndr] il periodo di tempo nel quale il candidato  è stato incarcerato su ordine dell’autorità giudiziaria.

(2) Inoltre le persone perdono, per legge, il loro grado di affidabilità soprattutto quando:
(a) hanno violato i provvedimenti della “Legge per la prevenzione della crudeltà sugli animali”, della “Legge sulle armi”, della “Legge sul controllo delle armi da guerra”, della “Legge sugli esplosivio della “Legge federale sulla caccia”, o i paragrafi 4 e 6 di questa legge;
(b) sono poste sotto controllo secondo quanto stabilito dal paragrafo 1696 della “Legge Civile” in tema di disagio psichico, o handicap fisico o mentale;
(c) sono alcolisti o dediti alla droga;
(d) o hanno dichiarato il falso in merito a quanto prescritto dal paragrafo “3-(2)/a
di questa legge.

6. Possesso di cani pericolosi e di cani inseriti negli allegati 1 e 2
(1) I cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci devono essere gestiti in maniera tale che le persone, gli animali o coloro che lavorano con loro non siano messi in pericolo.

(2) All’interno delle normali proprietà, i cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci devono essere tenuti in maniera tale che non possano uscirne contro il volere del proprietario.

(3) Al di fuori delle normali proprietà, nelle strade di accesso alle case di altre famiglie e nelle loro trombe delle scale i cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci devono essere tenuti al guinzaglio. Inoltre devono indossare una museruola o qualche altro strumento che impedisca loro di mordere. Il proprietario, o chi lo ha in custodia, deve essere fisicamente in grado di tenere il cane al guinzaglio in maniera sicura; il guinzaglio dovrà poi essere di materiale adatto a trattenere il cane in maniera adeguata. Colui che ha il cane, oltre che il padrone, deve essere maggiorenne.

(4) L’autorità giudiziaria competente può ammettere delle eccezioni ai paragrafi 3.1 e 3.2 per quei cani inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci qualora questi non osservino i criteri del paragrafo 2, se il proprietario dimostra che non c’è pericolo per la pubblica sicurezza. La concessione di queste deroghe può essere limitata e data con riserva di ritiro, e può essere corredata da clausole e condizioni speciali. Ulteriori condizioni possono inoltre essere imposte, cambiate o aggiunte in un secondo momento.

7. Proibizione del possesso di cani pericolosi così come dei cani inseriti negli allegati 1 e 2.
(1) L’autorità competente deve proibire il possesso di un cane pericoloso, così come dei cani inseriti nell’allegato 1 e 2  se i fatti giustificano la considerazione che i requisiti per il permesso regolato dal paragrafo 4 non sono soddisfatti, o che il possesso di tali cani determina un pericolo per la vita o la salute di animali persone.

(2) Un divieto, secondo quanto disposto dal paragrafo 7.1, così come altre direttive in grado di offrire protezione contro un pericolo in base alle leggi dell’autorità locale che vengano messe in atto in casi specifici, o come la terapia comportamentale, la sterilizzazione, la costrizione in una gabbia, il sequestro e l’eutanasia sono permessi in osservanza della “Legge per la prevenzione della crudeltà sugli animali”, indipendentemente che un permesso in tal senso sia stato chiesto e concesso secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.

(3) Il possesso di un cane che rientri in quanto disposto dal paragrafo 2 o gli allegati 1 e 2 può inoltre essere proibito quando un permesso rilasciato in ottemperanza al paragrafo 4, non è stato richiesto per il periodo stabilito dall’autorità competente, o non è stato successivamente concesso.

8. Competenze
L’autorità competente secondo questa legge è il segretario comunale.

9. Eccezioni dall’area di applicazione
Questa legge non è valida per quei cani in servizio presso le Autorità federali o le Autorità del Land, così come per i cani in servizio presso le municipalità e le municipalità collegate.

10. Violazioni
(1) Infrange queste regole chi, volontariamente o per negligenza:
(a) non dà notizia del possesso di un cane andando così contro quanto prescritto dal paragrafo 1.2;
(b) detiene un cane  senza aver dimostrato la conoscenza necessaria dell’animale in questione (cfr. paragrafo 3.1);
(c) fornisce falsa documentazione (cfr. paragrafo 3.2);
(d) non tiene i cani citati dal paragrafo 1.1 al guinzaglio in prossimità di zone densamente edificate, sulle strade e nei luoghi aperti al pubblico (cfr. paragrafo 3.4);
(e) non ha stipulato un’assicurazione contro la responsabilità civile (cfr. paragrafo 3.5);
(f) non ha identificato il cane in maniera permanente mediante microchip (cfr. paragrafo 3.6);
(g) fa uso in allevamento di cani pericolosi (cfr. paragrafo 2) o di quelli indicati nell’allegato 1;
(h) non tiene all’interno delle normali proprietà i cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci in maniera tale che non possano uscirne contro il volere del proprietario;
(i) non tiene i cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci al guinzaglio (cfr. paragrafo 6.3) o non fa indossare ai cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci o loro discendenti una museruola o altro strumento che abbia lo stesso effetto.

(2) La violazione di queste norme può essere punita con una multa di più di 1.022 euro.

(3) ...

12. Valore legale, abrogazione, regole ad interim
(1) ...

(2) ...

(3) Le misure previste dal paragrafo 3.2/a sono valide per le persone che hanno posseduto cani citati dal paragrafo 1.1 per più di tre anni.

(4) Il paragrafo 4.3 non è valido in riferimento ai cani citati dal paragrafo 2.a o l’allegato 1, che sono stati tenuti da una determinata persona al momento in cui questa legge è entrata in vigore.

Allegato 1
1. American Staffordshire Terrier/ Pit Bull Terrier; 2. Staffordshire Bull Terrier; 3. Bullterrier; 4. Mastino Napoletano; 5. Mastino Spagnolo; 6. Dogue de Bordeaux; 7. Dogo Argentino; 8. Fila Brasileiro; 9. Roman Combat Dog (?); 10. Cane da combattimento cinese; 11. Bandog; 12. Tosa Inu.<BR>

Allegato 2
1. Anatoli Akbash; 2. Pastore della Brie; 3. Pastore della Beauce; 5. Bullmastiff; 6. Ciarplanina; 7. Carpatin (?); 8. Dobermann; 9. Cao da serra de Estrela; 10. Kangal (?); 11. Pastore del Caucaso; 12. Pastore della Russia centrale; 13. Pastore della Russia meridionale; 14. Karakatschan (?); 15. Cane da orso della Carelia; 16. Komondor; 17. Pastore di Karst; 18. Kuvasz; 19) Liptak (?); 20. Pastore Maremmano Abruzzese; 21. Mastiff; 22. Mastino dei Pirenei; 23. Mioritic (?); 24. Pastore polacco; 25. Cane da Montagna dei Pirenei; 26. Rafeiro do Alenteiro; 27. Rottweiler; 28. Slovensky Cuvac; 29. Ciarplanina; 30. Tibetan Mastiff; 31. Tornjak.

Appendici

1A: Cani con spiccata aggressività e potenzialmente pericolosi
I cani con una spiccata aggressività e potenzialmente pericolosi (“fighting dogs”, cani da combattimento), ai sensi di questo decreto, sono le seguenti razze e gruppi di cani, così come gli incroci tra questi cani e altri:
1. American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier); 2. American Stafforshire Terrier; 3. Staffordshire Bullterrier; 4. American Bulldog; 5. Bandog; 6. Bullmastiff; 7. Bullterrier; 8. Dogue de Bordeaux; 9. Dogo Argentino; 10. Fila Brasileiro; 11. Anatoli Karabash; 12. Pastore del Caucaso; 13. Mastiff; 14. Mastino Spagnolo; 15. Mastino Napoletano; 16. Tosa Inu.

2A: Divieto di detenzione
Il possesso di un cane da combattimento richiede la concessione di un permesso. Questo verrà concesso solo se può essere provato un interesse in merito al fatto di tenere questi cani, e se la domanda per ottenere questo permesso è inviata per iscritto a partire dal 15 agosto 2000 presso le autorità autorizzate.

3A: Gestione e confinamento di un cane da combattimento
(1) Il cane da combattimento che passeggia fuori dalla sua proprietà deve essere tenuto al guinzaglio e munito di museruola. La persona che lo fa passeggiare deve essere maggiorenne, nonché fisicamente e mentalmente sano per farlo.
(2) Le proprietà e i canili dov’è alloggiato un cane da combattimento devono essere recitati e assicurati in maniera tale che le persone al di fuori della proprietà o del canile non corrano alcun rischio. La fuga da questi ricoveri dev’essere impossibile. Deve essere poi apposto un cartello di colore rosso vivo (di almeno 15x21 cm) con la scritta “Attenzione, cane pericoloso” fuori dalla proprietà o l’appartamento del proprietario.
(3) I cani da combattimento devono essere castrati o sterilizzati.

4A: Divieto di allevamento, vendita e acquisto
È vietato l’allevamento, l’incrocio, la vendita e l’abbandono di cani da combattimento. Questo divieto può essere evitato da parte dei rifugi per animali e le persone in possesso di regolare permesso secondo quanto stabilito dal paragrafo 2A.

5A: Responsabilità
L’autorità locale è responsabile del far rispettare questo decreto.

6A: Violazioni
(1) Secondo quanto stabilito dal paragrafo 77, subparagrafo 1 della “Hessian Law for Public Safety and Regulation” è illegale, intenzionalmente, deliberatamente o per negligenza:
1. possedere un cane da combattimento (cfr. paragrafo 2.1) senza relativo permesso in data posteriore al 16/10/200;
2. portare a spasso un cane da combattimento senza guinzaglio o museruola;

3. detenere un cane che non risponda ai requisiti imposti dal paragrafo 3;
4. non mettere in sicurezza la propria proprietà o canile;
5. non esporre il cartello che avvisa della presenza di un cane pericoloso;

6. possedere un cane da combattimento castrato o sterilizzato;
7. violare il divieto imposto dal paragrafo 4.1;
(2) La violazione, secondo quanto stabilito dal paragrafo 77, subparagrafo 1 della “Hessian Law for Public Safety and Regulation”, può essere punita con  una multa superiore ai 10 mila marchi tedeschi (19.560 euro).

7A: Questo decreto entra in vigore il 6 luglio 2000 e perde di effetto il 31 dicembre 2004.

 

Avvertenza:
Il testo qui riprodotto è stato tradotto non dal tedesco ma dall’inglese. Alcune razze indicate nell’allegato 1 e 2 riportano il simbolo (?) in quanto il nome indicato non risulta tra quello delle razze conosciute.
Fonte: Dog Holocaust (www.angelfire.com/biz6/dogholocaust)
Traduzione:
Logogest

 

 

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