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1. Campi di applicazione e registrazione obbligatoria
(1)
Questa legge si riferisce al possesso di
cani che, una volta adulti, raggiungono un’altezza al garrese di 40
cm o, in alternativa, un peso di almeno 20 kg. Inoltre questa legge
si applica per ciò che concerne il possesso, l’allevamento,
l’educazione e l’addestramento dei cani che rispondono ai criteri
espressi al paragrafo (2), così come a quelle razze canine indicate
negli allegati 1 e 2 o incroci tra razze qui indicate con cani di
altre razze, o meticci, indipendentemente dalla loro altezza al
garrese o peso.
(2) Il possesso
di qualsiasi cane che risponda ai criteri espressi al paragrafo (1)
deve essere comunicato dal proprietario alla relativa autorità
competente.
2. Significato dei termini
(1)
“Pericolosi”, secondo questa legge, sono considerati:
(a) i cani che siano stati allevati al fine
dell’aggressività, la prontezza a combattere, la durezza o altre
caratteristiche dell’allevamento che equivalgano come effetto
all’essere diventati o che abbiano completato un addestramento
svantaggevole per l’uomo, nel senso di cane da difesa o con funzioni
di utilità civile;
(b) i cani che abbiano dato prova di mordere secondo l’opinione
esperta di veterinari nominati dal servizio civile;
(c) i cani che siano saltati addosso ad una persona in
maniera tale minacciare un pericolo;
(d) i cani che abbiano dimostrato un istinto predatorio fuori
controllo o abbiano predato bestiame, gatti o cani.
3. Requisiti per poter possedere i cani che rientrano
in quanto disposto dal paragrafo 1
(1)
I cani indicati dal paragrafo 1.1 possono essere posseduti solo
da persone che abbiano la conoscenza e la capacità (cioè conoscenza
di ciò che hanno in mano) necessarie e siano sufficientemente
affidabili. Queste capacità e grado di conoscenza devono essere
comprovate da un certificato dall’associazione dei veterinari del
Land Nordrhein-Westfalen.
(2) Per “persone che abbiano conoscenza e capacità”, secondo
quanto indicato dal paragrafo 3.1 sono considerate:
(a) quelle persone che abbiano un cane del tipo indicato dal
paragrafo 1.1 per più di tre anni, qualora non si siano registrati
degli episodi che possano interessare l’autorità preposta alla
prevenzione per la crudeltà sugli animali e questo sia certificato
per iscritto dall’autorità competente;
(b) quei proprietari con permesso di caccia o che abbiano
superato l’esame per ottenerlo;
(c) quelle persone che abbiano una particolare concessione
secondo quanto prescritto dal paragrafo 11, (1), nr. 3, lettera a
della “Legge per la prevenzione della crudeltà sugli animali” per
ciò che riguarda la razza o il possedere cani.
(3) In qualità di prova dell’affidabilità del proprietario,
dev’essere presentato un certificato emesso dalla polizia che
stabilisca che chi detiene il cane non è un criminale (ad eccezione
del Registro Centrale Federale).
(4) I cani che rientrano in quanto prescritto dal paragrafo
1.1 devono essere tenuti al guinzaglio solo in prossimità di zone
densamente edificate, sulle strade e nei luoghi aperti al pubblico.
(5) Per i cani che rientrano in quanto prescritto dal
paragrafo 1.1 è obbligatoria la stipulazione di
un’assicurazione contro la responsabilità civile. Ciascuno di questi
cani, poi, deve essere identificato in maniera permanente con un
microchip a spese del proprietario. L’identità del cane (razza,
peso, altezza, età, colore del mantello e numero di microchip)
devono essere comunicati alle autorità competenti.
4. Requisiti per poter il possesso, l’allevamento,
l’educazione e l’addestramento dei cani citati negli allegati 1 e 2
(vedi oltre, ndr) così come dei cani pericolosi.
(1)
Il possesso, l’allevamento, l’educazione e l’addestramento dei cani
citati negli allegati 1 e 2, e quello degli incroci delle razze là
citate con cani di altre razze o meticci, così come quello dei cani
pericolosi (secondo quanto chiarito nel paragrafo 2), richiede la
concessione di un permesso da parte dell’autorità locale.
(2)
Il permesso verrà accordato alle persone che lo richiedono solo nel
momento in cui:
1. è maggiorenne; 2. ha provato il proprio grado di conoscenza
(cinofila, ndr) all’autorità competente per l’applicazione
della “Legge per la prevenzione della crudeltà sugli animali”; 3. ha
il grado di affidabilità necessario; 4. i locali, l’attrezzatura e
le recinzioni esterne impiegate per l’educazione, l’allevamento o
l’addestramento garantiscano una sistemazione adatta al caso e
sistemate in modo tale da mettere a rischio la sicurezza fisica di
uomini e animali; 5. abbia adempiuto a quanto prescritto dai
paragrafi 3.3, 3.5 e 3.6 della presente legge.
(3)
Inoltre ai proprietari di cani citati dal paragrafo 2 lettera “a”
verrà concesso di permesso di tenerli qualora venga provato un
particolare interesse per il loro possesso, la loro educazione o il
loro addestramento. Un interesse particolare può essere ad esempio
quando il cane deve sorvegliare una proprietà a rischio.
(4)
Il permesso verrà concesso in maniera limitata e con il diritto di
essere ritirato; potrà inoltre essere corredato da clausole e
condizioni speciali. Una condizione può anche essere l’obbligo della
sterilizzazione in base al parere autorevole di veterinari indicati
dal servizio civile. Ulteriori condizioni possono inoltre essere
imposte, cambiate o aggiunte in un secondo momento. Il permesso dev’essere
revocato se inizia ad essere conosciuto in ritardo rispetto a quando
è stato concesso, se uno dei requisiti espressi al paragrafo 2 non
sono erano in vigore, o se un requisito è stato soppresso dopo che
il permesso era già stato dato.
(5)
L’incrocio tra i cani pericolosi specificati dal paragrafo 2 e i
cani inseriti nell’allegato 1, è proibito.
5.
Affidabilità
(1)
Le persone perdono, per legge, il loro grado di affidabilità
soprattutto quando:
(a)
per un volontario atto d’offesa contro la vita o la salute,
violazione della quiete pubblica o violazione della proprietà
privata, od ostruzione ad un pubblico ufficiale nello svolgimento
del proprio dovere, un atto criminale che costituisce un pubblico
pericolo o un atto criminale contro la proprietà o i beni;
(b)
o un atto criminale in stato di ebbrezza;
(c)
o un atto criminale contro la “Legge per la prevenzione della
crudeltà sugli animali”, la “Legge sulle armi”, la
“Legge sul controllo delle armi da guerra”, la “Legge sugli
esplosivi” o la “Legge federale sulla caccia”, sia stato
definitivamente giudicato tale dal tribunale, se non sono passati
più di cinque anni dal momento dell’entrata in vigore dell’ultimo
verdetto. Non viene conteggiata in questa scadenza [5 anni, ndr]
il periodo di tempo nel quale il candidato è stato incarcerato su
ordine dell’autorità giudiziaria.
(2)
Inoltre le persone perdono, per legge, il loro grado di affidabilità
soprattutto quando:
(a)
hanno violato i provvedimenti della “Legge per la prevenzione della
crudeltà sugli animali”, della “Legge sulle armi”, della
“Legge sul controllo delle armi da guerra”, della “Legge
sugli esplosivi” o della “Legge federale sulla caccia”, o i
paragrafi 4 e 6 di questa legge;
(b)
sono poste sotto controllo secondo quanto stabilito dal paragrafo
1696 della “Legge Civile” in tema di disagio psichico, o handicap
fisico o mentale;
(c)
sono alcolisti o dediti alla droga;
(d)
o hanno dichiarato il falso in merito a quanto prescritto dal
paragrafo “3-(2)/a
di questa legge.
6. Possesso di cani pericolosi e di cani inseriti
negli allegati 1 e 2
(1)
I cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli
incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci
devono essere gestiti in maniera tale che le persone, gli animali o
coloro che lavorano con loro non siano messi in pericolo.
(2)
All’interno delle normali proprietà, i cani
pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle
razze ivi citate con cani di altre razze o meticci devono essere
tenuti in maniera tale che non possano uscirne contro il volere del
proprietario.
(3)
Al di fuori delle normali proprietà, nelle strade di
accesso alle case di altre famiglie e nelle loro trombe delle scale
i cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli
incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci
devono essere tenuti al guinzaglio. Inoltre devono indossare una
museruola o qualche altro strumento che impedisca loro di mordere.
Il proprietario, o chi lo ha in custodia, deve essere fisicamente in
grado di tenere il cane al guinzaglio in maniera sicura; il
guinzaglio dovrà poi essere di materiale adatto a trattenere il cane
in maniera adeguata. Colui che ha il cane, oltre che il padrone,
deve essere maggiorenne.
(4)
L’autorità giudiziaria competente può ammettere delle
eccezioni ai paragrafi 3.1 e 3.2 per quei cani inseriti negli
allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre
razze o meticci qualora questi non osservino i criteri del paragrafo
2, se il proprietario dimostra che non c’è pericolo per la pubblica
sicurezza. La concessione di queste deroghe può essere limitata e
data con riserva di ritiro, e può essere corredata da clausole e
condizioni speciali. Ulteriori condizioni possono inoltre essere
imposte, cambiate o aggiunte in un secondo momento.
7. Proibizione del possesso di cani pericolosi così
come dei cani inseriti negli allegati 1 e 2.
(1)
L’autorità competente deve proibire il possesso di un cane
pericoloso, così come dei cani inseriti nell’allegato 1 e 2 se i
fatti giustificano la considerazione che i requisiti per il permesso
regolato dal paragrafo 4 non sono soddisfatti, o che il possesso di
tali cani determina un pericolo per la vita o la salute di animali
persone.
(2)
Un divieto, secondo quanto disposto dal paragrafo
7.1, così come altre direttive in grado di offrire protezione contro
un pericolo in base alle leggi dell’autorità locale che vengano
messe in atto in casi specifici, o come la terapia comportamentale,
la sterilizzazione, la costrizione in una gabbia, il sequestro e
l’eutanasia sono permessi in osservanza della “Legge per la
prevenzione della crudeltà sugli animali”, indipendentemente
che un permesso in tal senso sia stato chiesto e concesso secondo
quanto stabilito dal paragrafo 4.
(3)
Il possesso di un cane che rientri in quanto disposto
dal paragrafo 2 o gli allegati 1 e 2 può inoltre essere proibito
quando un permesso rilasciato in ottemperanza al paragrafo 4, non è
stato richiesto per il periodo stabilito dall’autorità competente, o
non è stato successivamente concesso.
8.
Competenze
L’autorità competente secondo questa legge è il
segretario comunale.
9.
Eccezioni dall’area di applicazione
Questa legge non è valida per quei cani in servizio
presso le Autorità federali o le Autorità del Land, così come per i
cani in servizio presso le municipalità e le municipalità collegate.
10. Violazioni
(1)
Infrange queste regole chi, volontariamente o per negligenza:
(a)
non dà notizia del possesso di un cane andando così contro quanto
prescritto dal paragrafo 1.2;
(b)
detiene un cane senza aver dimostrato la conoscenza necessaria
dell’animale in questione (cfr. paragrafo 3.1);
(c)
fornisce falsa documentazione (cfr. paragrafo 3.2);
(d) non tiene i cani citati dal paragrafo 1.1 al guinzaglio
in prossimità di zone densamente edificate, sulle strade e nei
luoghi aperti al pubblico (cfr. paragrafo 3.4);
(e) non ha stipulato un’assicurazione contro la
responsabilità civile (cfr. paragrafo 3.5);
(f) non ha identificato il cane in maniera permanente
mediante microchip (cfr. paragrafo 3.6);
(g) fa uso in allevamento di cani pericolosi (cfr. paragrafo
2) o di quelli indicati nell’allegato 1;
(h)
non tiene
all’interno delle normali proprietà i cani pericolosi e quelli
inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle razze ivi citate
con cani di altre razze o meticci in maniera tale che non possano
uscirne contro il volere del proprietario;
(i)
non tiene i cani pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2,
gli incroci delle razze ivi citate con cani di altre razze o meticci
al guinzaglio (cfr. paragrafo 6.3) o non fa indossare ai cani
pericolosi e quelli inseriti negli allegati 1 e 2, gli incroci delle
razze ivi citate con cani di altre razze o meticci o loro
discendenti una museruola o altro strumento che abbia lo stesso
effetto.
(2)
La violazione di queste norme può essere punita con una multa di più
di 1.022 euro.
(3)
...
12. Valore legale, abrogazione, regole ad interim
(1)
...
(2)
...
(3)
Le misure previste dal paragrafo 3.2/a sono valide per le persone
che hanno posseduto cani citati dal paragrafo 1.1 per più di tre
anni.
(4)
Il paragrafo 4.3 non è valido in riferimento ai cani citati dal
paragrafo 2.a o l’allegato 1, che sono stati tenuti da una
determinata persona al momento in cui questa legge è entrata in
vigore.
Allegato 1
1. American Staffordshire Terrier/ Pit Bull Terrier;
2. Staffordshire Bull Terrier; 3.
Bullterrier; 4. Mastino Napoletano; 5. Mastino
Spagnolo; 6. Dogue de Bordeaux; 7. Dogo Argentino; 8. Fila
Brasileiro; 9. Roman Combat Dog (?); 10. Cane da combattimento
cinese; 11. Bandog; 12. Tosa Inu.<BR>
Allegato 2
1.
Anatoli Akbash; 2. Pastore della Brie; 3. Pastore della Beauce;
5. Bullmastiff; 6. Ciarplanina; 7. Carpatin (?); 8. Dobermann; 9.
Cao da serra de Estrela; 10. Kangal (?); 11. Pastore del Caucaso;
12. Pastore della Russia centrale; 13. Pastore della Russia
meridionale; 14. Karakatschan (?); 15. Cane da orso della Carelia;
16. Komondor; 17. Pastore di Karst; 18. Kuvasz; 19) Liptak (?); 20.
Pastore Maremmano Abruzzese; 21. Mastiff; 22. Mastino dei Pirenei;
23. Mioritic (?); 24. Pastore polacco; 25. Cane da Montagna dei
Pirenei; 26. Rafeiro do Alenteiro; 27. Rottweiler; 28. Slovensky
Cuvac; 29. Ciarplanina; 30. Tibetan Mastiff; 31. Tornjak.
Appendici
1A: Cani con spiccata aggressività e potenzialmente
pericolosi
I cani con una spiccata aggressività e potenzialmente
pericolosi (“fighting dogs”, cani da combattimento), ai sensi
di questo decreto, sono le seguenti razze e gruppi di cani, così
come gli incroci tra questi cani e altri:
1. American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier); 2.
American Stafforshire Terrier; 3. Staffordshire Bullterrier; 4.
American Bulldog; 5. Bandog; 6. Bullmastiff; 7.
Bullterrier; 8. Dogue de Bordeaux; 9. Dogo Argentino; 10. Fila
Brasileiro; 11. Anatoli Karabash; 12. Pastore del Caucaso; 13.
Mastiff; 14. Mastino Spagnolo; 15. Mastino Napoletano; 16. Tosa Inu.
2A: Divieto di detenzione
Il possesso di un cane da combattimento richiede la
concessione di un permesso. Questo verrà concesso solo se può essere
provato un interesse in merito al fatto di tenere questi cani, e se
la domanda per ottenere questo permesso è inviata per iscritto a
partire dal 15 agosto 2000 presso le autorità autorizzate.
3A: Gestione e confinamento di un cane da
combattimento
(1)
Il cane da combattimento che passeggia fuori dalla
sua proprietà deve essere tenuto al guinzaglio e munito di
museruola. La persona che lo fa passeggiare deve essere maggiorenne,
nonché fisicamente e mentalmente sano per farlo.
(2)
Le proprietà e i canili dov’è alloggiato un cane da
combattimento devono essere recitati e assicurati in maniera tale
che le persone al di fuori della proprietà o del canile non corrano
alcun rischio. La fuga da questi ricoveri dev’essere impossibile.
Deve essere poi apposto un cartello di colore rosso vivo (di almeno
15x21 cm) con la scritta “Attenzione, cane pericoloso” fuori
dalla proprietà o l’appartamento del proprietario.
(3)
I cani da combattimento devono essere castrati o
sterilizzati.
4A: Divieto di allevamento, vendita e acquisto
È vietato l’allevamento, l’incrocio, la vendita e
l’abbandono di cani da combattimento. Questo divieto può essere
evitato da parte dei rifugi per animali e le persone in possesso di
regolare permesso secondo quanto stabilito dal paragrafo 2A.
5A:
Responsabilità
L’autorità locale è responsabile del far rispettare
questo decreto.
6A: Violazioni
(1)
Secondo quanto stabilito dal paragrafo 77, subparagrafo 1 della “Hessian
Law for Public Safety and Regulation” è illegale,
intenzionalmente, deliberatamente o per negligenza:
1. possedere un cane da combattimento (cfr. paragrafo 2.1) senza
relativo permesso in data posteriore al 16/10/200;
2. portare a spasso un cane da combattimento senza guinzaglio o
museruola;
3. detenere un cane che non risponda ai requisiti
imposti dal paragrafo 3;
4. non mettere in sicurezza la propria proprietà o canile;
5. non esporre il cartello che avvisa della presenza di un cane
pericoloso;
6. possedere un cane da combattimento castrato o
sterilizzato;
7. violare il divieto imposto dal paragrafo 4.1;
(2)
La violazione, secondo quanto stabilito dal paragrafo 77,
subparagrafo 1 della “Hessian Law for Public Safety and
Regulation”, può essere punita con una multa superiore ai 10
mila marchi tedeschi (19.560 euro).
7A:
Questo decreto entra in vigore il 6 luglio 2000 e perde di effetto
il 31 dicembre 2004.
Avvertenza:
Il testo qui riprodotto è stato tradotto non dal tedesco ma
dall’inglese. Alcune razze indicate nell’allegato 1 e 2 riportano il
simbolo (?) in quanto il nome indicato non risulta tra quello delle
razze conosciute.
Fonte:
Dog Holocaust (www.angelfire.com/biz6/dogholocaust)
Traduzione:
Logogest
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